Restituzione nel termine e prova del caso fortuito o forza maggiore (Cass. pen. Sez. II n. 20454 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La parte privata che richiede la restituzione nel termine stabilito a pena di decadenza deve provare di non averlo rispettato per caso fortuito o forza maggiore. Grava sull’istante l’onere di provare rigorosamente, mediante atto o fatto certo, il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione, dovuta a cause esterne a lui non imputabili. Non integra l’errore incolpevole la condotta del difensore di fiducia che abbia errato nella comunicazione o nella percezione della data di udienza. L’istanza di restituzione può essere rigettata nel merito anche quando non si sia formato alcun giudicato endoprocessuale sulla questione.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, con ordinanza del 15 gennaio 2026, dichiarava inammissibile l’istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari, formulata nell’atto di appello depositato il 2 maggio 2024 nell’interesse dell’imputato.

Il difensore ricorre per Cassazione deducendo che l’ordinanza sarebbe omessa e contraddittoria rispetto a una precedente decisione di legittimità e a una successiva ordinanza della stessa Corte di appello, che avevano chiarito come la precedente declaratoria di inammissibilità avesse riguardato soltanto una diversa istanza di rimessione in termini, depositata nel settembre 2024, e non quella contenuta nell’atto di appello del maggio 2024. Da qui l’assenza di alcun giudicato sulla questione. Il difensore censura inoltre il merito delle valutazioni espresse, tra assenza di riscontro documentale del verbale di udienza, mancata comparizione del difensore nominato d’ufficio, intervenuta remissione di querela e insussistenza della fattispecie di art. 646 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso e individua il criterio di giudizio nell’onere probatorio gravante sull’istante. Chi chiede la restituzione nel termine deve dimostrare, mediante atto o fatto certo, che l’inosservanza è dipesa da caso fortuito o forza maggiore, cioè da cause esterne e non imputabili: la prova deve essere rigorosa e non può risolversi in una allegazione generica.

Nel caso concreto la Corte esclude che si sia verificato un errore qualificabile come incolpevole. Il difensore di fiducia era presente all’udienza dell’8 febbraio 2023, rinviata al 26 aprile 2023. A prescindere dalla mancanza del verbale di quest’ultima udienza, l’eventuale errore sarebbe derivato da una errata comunicazione della data al proprio assistito o da una errata percezione del difensore stesso: condotte, queste, non qualificabili come incolpevoli.

La Corte valorizza inoltre l’anomalia processuale rappresentata dal rinvio dell’udienza di oltre due anni, rilievo già espresso dalla Corte di appello e confermato in sede di legittimità.

Sul piano argomentativo il Giudice di legittimità accoglie parzialmente la doglianza difensiva di carattere logico. Riconosce che non si era formato alcun giudicato sulla questione, poiché la precedente decisione di questa Corte non era entrata nel merito, essendosi limitata a rilevare la tardività dell’istanza di rimessione. Tale rilievo non determina però l’accoglimento: l’istanza decisa dalla Corte di appello è infondata nel merito per le ragioni esposte in ordine all’onere probatorio e alla non incolpevolezza dell’errore.

Il ricorso è dunque rigettato e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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