Misure di prevenzione: pericolosità attuale da accertare dopo la lunga detenzione (Cass. pen. Sez. I n. 7255 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice della prevenzione ha l’obbligo di accertare in concreto il presupposto dell’attualità della pericolosità sociale del proposto, anche quando questi abbia espiato una lunga pena detentiva. L’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 consente il ricorso per cassazione per violazione di legge avverso il decreto della corte di appello: è così scrutinabile la censura che non deduca un vizio argomentativo, ma l’erronea considerazione del presupposto legale della misura. La detenzione non è dato neutro ai fini del giudizio di pericolosità e la sua cessazione impone al tribunale di verificare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale: fino a tale rivalutazione la misura resta sospesa e le sue prescrizioni non producono effetto.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con decreto del 24 settembre 2024, ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale aveva ritenuto il proposto attualmente persona socialmente pericolosa e aveva disposto l’esecuzione della misura della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di tre anni. La misura era stata applicata con decreto del 2015, ma non aveva avuto esecuzione a causa della detenzione del prevenuto, protrattasi dal 21 marzo 2017 al 1 aprile 2024.
Il proposto ha impugnato il decreto per cassazione, deducendo motivazione apparente in relazione al requisito della pericolosità sociale. Il ricorrente lamentava che la Corte distrettuale non avesse affrontato il tema centrale dell’appello, ossia l’individuazione di elementi di attualità sintomatici della persistenza della pericolosità dopo nove anni di detenzione, fondando il giudizio prognostico sulla sola presunzione assoluta desunta dalla partecipazione associativa accertata in epoca lontana.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto le censure infondate e ha rigettato il ricorso. Il Collegio muove dal consolidato indirizzo secondo cui il giudice della prevenzione deve accertare l’attualità della pericolosità sociale attraverso un apprezzamento concreto, richiamando Sez. VI n. 10248 del 2017. La censura è stata ritenuta ammissibile perché non introduce un vizio argomentativo non consentito dall’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, ma prospetta un’erronea considerazione del presupposto legale della misura.
La Corte ha poi ribadito che il giudice deve spiegare le ragioni della persistente pericolosità quando tra l’accertamento penale e il giudizio di prevenzione sia decorso un apprezzabile periodo di tempo e quando si collochi un periodo detentivo tendente alla risocializzazione o comunque esente da ulteriori condotte sintomatiche, richiamando Sez. VI n. 5267 del 2016. Se non esiste incompatibilità tra il giudizio di attualità e lo stato di detenzione, la detenzione non costituisce dato neutro.
Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale: la Corte cost. n. 291 del 2013, che ha dichiarato parzialmente illegittimi l’art. 12 della legge n. 1423 del 1956 e, in via consequenziale, l’art. 15 d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevedono che l’organo debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità nel momento dell’esecuzione; e le Sezioni unite n. 111 del 2017, che hanno affermato la necessità di accertare il requisito dell’attualità anche per gli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose. Da ultimo, la Corte cost. n. 162 del 2024 ha dichiarato illegittimo l’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, limitatamente alle parole “se esso si è protratto per almeno due anni”.
Nel nuovo sistema, il tribunale deve verificare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità dopo la cessazione della detenzione; fino a tale rivalutazione la misura resta sospesa e le prescrizioni non hanno effetto. Il provvedimento impugnato, secondo la Corte, non si è discostato da tali principi: la Corte partenopea ha preso le mosse dall’accertato inserimento nel contesto criminale, ma ha attualizzato il giudizio prognostico, rimarcando la mancata acquisizione di elementi dimostrativi della recisione dei legami associativi. Le relazioni comportamentali, pur dando atto di progressi, non hanno escluso la pericolosità, segnalando la diminuzione e non la cessazione. Neppure l’attività lavorativa è stata ritenuta rassicurante. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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