Omicidio stradale: velocità eccessiva e prevedibilità della condotta colposa altrui (Cass. pen. Sez. IV n. 7484 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, la condotta colposa della vittima non esclude di per sé il nesso causale rispetto alla condotta del conducente che abbia violato i limiti di velocità. Il c.d. principio di affidamento, in ambito stradale, non opera come causa di esclusione della responsabilità quando la diffusività del pericolo impone un ampliamento della responsabilità in relazione alla prevedibilità del comportamento scorretto o irresponsabile di altri agenti. L’utente della strada risponde anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità. La riconosciuta incidenza della condotta colposa della vittima integra la circostanza attenuante prevista per il reato di omicidio stradale, ma non vale a escludere la responsabilità dell’autore della condotta principale.

Il Fatto

Un conducente, alla guida di un’autovettura su una strada provinciale in orario notturno, investe da tergo una bicicletta che lo precedeva nello stesso senso di marcia, ad un metro dal margine destro della carreggiata. Il ciclista, privo di dispositivi di illuminazione e in stato di etilismo, viene sbalzato in aria e ricade sul manto stradale, decedendo sul colpo. Nelle conformi sentenze di merito è accertato che l’automobilista viaggiava ad almeno 70 km/h, a fronte di un limite di 50 km/h.

La Corte di Appello di Catania conferma la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Siracusa, riconoscendo la circostanza attenuante per la concorrente condotta colposa della vittima. L’imputato ricorre per cassazione con cinque motivi, deducendo l’esclusiva addebitabilità del sinistro alla vittima e l’inevitabilità dell’impatto.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono meramente reiterativi delle doglianze già proposte in appello, privi di confronto con la motivazione impugnata e, comunque, manifestamente infondati. I giudici di merito, conformi e leggibili congiuntamente come unico corpo decisionale, hanno ricostruito l’incidente su rilievi planimetrici e consulenza tecnica, accertando la violazione dell’art. 142 cod. strada per la velocità eccessiva e dell’art. 141 cod. strada per la mancata conservazione del controllo del mezzo.

La Corte valorizza il giudizio controfattuale svolto in appello: la velocità eccessiva ha “compresso” i tempi di avvistamento, mentre una condotta più moderata avrebbe consentito di frenare ed evitare l’evento. Il ricorrente muove dalla premessa, smentita dalle risultanze, che la vittima provenisse dalla corsia opposta e avesse invaso la sua.

Il nucleo argomentativo è il principio di affidamento, che non opera come esimente in ambito stradale. La diffusività del pericolo impone un ampliamento della responsabilità in relazione alla prevedibilità del comportamento scorretto altrui: l’utente della strada risponde anche della condotta imprudente di altri agenti, purché prevedibile. La riconosciuta incidenza della condotta colposa della vittima integra l’attenuante del reato di omicidio stradale, ma non esclude il nesso causale.

Il terzo e il quarto motivo, sul trattamento sanzionatorio, sono inammissibili: le attenuanti generiche, la sospensione condizionale e la non menzione erano già state riconosciute; la censura sull’eccessività della pena difetta di specificità. L’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. non è configurabile, operando solo nel concorso di persone nel reato doloso o nella cooperazione colposa, e non nel concorso causale di condotte colpose.

Il quinto motivo, sulla prescrizione, è manifestamente infondato. L’inammissibilità del ricorso preclude la rilevabilità di cause estintive verificatesi dopo la sentenza d’appello; nel merito, il termine non è decorso, poiché il reato è soggetto al termine ordinario di quattordici anni e a quello massimo di diciassette anni e sei mesi. Segue la condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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