Recidiva facoltativa: necessaria verifica in concreto dell’accresciuta pericolosità (Cass. pen. Sez. IV n. 7483 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di recidiva facoltativa, il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di accresciuta riprovevolezza della condotta e di maggiore pericolosità dell’autore. Non è sufficiente il mero riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali. Rilevano la natura dei reati, il tipo di devianza, la qualità e il grado di offensività dei comportamenti, la distanza temporale tra i fatti, il livello di omogeneità e ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo. La motivazione del giudice del rinvio che valorizzi il ruolo rivestito nel gruppo criminale e la reiterazione specifica nel settore degli stupefacenti è congrua e non sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, confermava la decisione del 22 ottobre 2021 quanto alle posizioni di due imputati, ritenuti responsabili di plurimi episodi di traffico di sostanza stupefacente commessi nel 2011, e rideterminava la pena per il terzo. Il giudice distrettuale, in particolare, ravvisava nei fatti una manifestazione di accresciuta pericolosità criminale desunta dai precedenti penali, anche specifici, seppure risalenti.

Tutti gli imputati ricorrevano per cassazione dolendosi, tra l’altro, della motivazione apparente sul riconoscimento della recidiva, della irrilevanza dei precedenti per vetustà e dell’assenza di ulteriori condanne successive. Uno dei ricorrenti censurava inoltre l’aumento di pena per la continuazione esterna.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di uno dei ricorrenti per essere il reato estinto per morte del reo, essendo stato acquisito dalla cancelleria il certificato di decesso avvenuto dopo la proposizione del ricorso e prima dell’udienza di discussione.

Quanto agli altri due ricorrenti, la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché generici e non correlati alla decisione impugnata. La sentenza distrettuale è stata ritenuta lineare e congrua, immune da contraddizioni e idonea a sottrarsi al sindacato di legittimità.

Nel merito della censura comune, i giudici di legittimità hanno osservato che il giudice del rinvio ha rappresentato che, in relazione a un ricorrente gravato di precedenti anche specifici maturati nel 2003 e 2004, i fatti di causa costituivano dimostrazione di elevato accrescimento di pericolosità, in ragione del ruolo rivestito nel gruppo criminale e della conoscenza del circuito del narcotraffico. Quanto all’altro, il giudice ha valorizzato la reiterazione di cinque condanne nel settore degli stupefacenti, l’ultima per fatti del 2008, per inferire logicamente la spiccata capacità criminale e l’insensibilità all’effetto deterrente della sanzione penale.

La Corte ha quindi richiamato l’orientamento secondo cui la recidiva facoltativa presuppone l’effettiva idoneità in concreto della reiterazione a indicare una più accentuata colpevolezza o pericolosità, dovendo il giudice verificare la natura dei reati, il tipo di devianza, la distanza temporale e l’omogeneità tra i fatti, oltre a ogni altro parametro individualizzante. La motivazione distrettuale si è conformata a tale principio anche in ragione della condanna alle spese e della sanzione pecuniaria, risultando i ricorsi inammissibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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