Revoca della prova condizionante il rito abbreviato e insussistenza dell’abnormità (Cass. pen. Sez. II n. 8397 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice revoca la prova orale alla cui assunzione l’imputato aveva condizionato la richiesta di giudizio abbreviato, quando rilevi la mancata o irrituale citazione del testimone ad opera della parte che l’ha richiesta. Il potere di revoca della prova già ammessa rientra infatti tra gli atti tipici e legittimi del giudice di cognizione, con la conseguenza che nessuna anomalia genetica o funzionale connota la decisione. L’eventuale erroneità nel merito della valutazione sull’onere di citazione non integra la categoria del provvedimento abnorme e va fatta valere impugnando l’ordinanza istruttoria unitamente alla sentenza che definisce il giudizio.
Il Fatto
Nel corso di un giudizio abbreviato condizionato all’escussione di tre testimoni, il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, rilevata l’assenza di una teste di nazionalità albanese, ha respinto la richiesta di acquisizione delle sue dichiarazioni scritte, non essendovi consenso del pubblico ministero, e ha negato l’audizione mediante rogatoria internazionale. Il giudizio è proseguito oltre.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’abnormità dell’ordinanza: la teste aveva eletto domicilio presso un legale del foro di Durazzo ed era stata citata presso quello studio, con comunicazione di impossibilità a comparire personalmente ma di disponibilità ad essere sentita per rogatoria. Il difensore ha depositato motivi aggiunti richiamando pronunce di legittimità sulla rigorosità della valutazione dell’impossibilità di assumere la prova.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione consolidata di provvedimento abnorme, elaborata per correggere la tassatività dei mezzi di impugnazione. È abnorme l’atto che, per singolarità e stranezza del contenuto, resta estraneo all’intero ordinamento processuale e non è inquadrabile in alcuno schema legale.
Il ricorso per cassazione è quindi lo strumento per rimuovere gli effetti di un atto avulso dall’ordinamento. Vengono richiamate le pronunce Sez. 3, n. 3010 del 1996 e Sez. U, n. 11 del 1997: non è abnorme il provvedimento che, pur in violazione di specifiche norme processuali, resti riconducibile agli atti tipici dell’ufficio che lo adotta.
La Corte distingue poi l’abnormità strutturale, per carenza di potere in astratto o deviazione rispetto al modello legale, dall’abnormità funzionale, che si manifesta come stasi del processo con impossibilità di proseguirlo. Il richiamo è alle Sezioni Unite n. 25957 del 2009 e alle Sezioni Unite n. 42603 del 2023.
Nel caso concreto, il giudice ha rinviato la citazione alle forme della rogatoria ex artt. 727 ss. cod. proc. pen., integrata dalla convenzione con l’Albania, adempimento mai richiesto all’atto dell’istanza di rito condizionato: ha così revocato la prova ritenendo non adempiuto l’onere di citazione del testimone.
Tale decisione non si pone fuori dal sistema processuale. È anzi legittimo il potere del giudice di revocare la prova già ammessa in caso di mancata o irrituale citazione del testimone da parte di chi l’ha richiesta, con conseguente decadenza. Le pronunce richiamate dal ricorrente riguardano un’ipotesi diversa, ovvero la revoca di un testimone regolarmente citato e non comparso. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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