Inammissibile il motivo non devoluto al giudice d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 7834 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello con specifico motivo d’impugnazione, poiché su tali punti la sentenza di primo grado ha acquistato efficacia di giudicato. La catena devolutiva resta interrotta quando il ricorrente non contesti specificamente la sintesi dei motivi di gravame riportata nel provvedimento impugnato. Nel caso di doppia conforme, la verifica di specificità del motivo si apprezza anche per l’assenza di correlazione con la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata. Non sono deducibili in cassazione questioni mai sottoposte al giudice d’appello, per evitare un annullamento rispetto a un punto intenzionalmente sottratto alla sua cognizione.

Il Fatto

La vicenda processuale prende avvio dalla sentenza di condanna pronunciata nei confronti del ricorrente e dal successivo gravame deciso dalla Corte d’appello di Caltanissetta. Quest’ultima conferma la decisione di primo grado. Il ricorrente propone quindi ricorso per cassazione, articolandolo su più motivi: la mancata esclusione della recidiva, la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e, da ultimo, il trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo all’eccessività della pena.

La questione sottoposta alla Corte di legittimità non attiene al merito dell’imputazione, ma alla ammissibilità stessa dei motivi. Il ricorrente censura punti della decisione che, secondo il giudice di legittimità, non erano stati specificamente devoluti alla cognizione del giudice d’appello.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva. La Corte rileva che la censura non risulta previamente dedotta come motivo d’appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. La Corte territoriale ha correttamente omesso di pronunciarsi sul punto, trattandosi di questione non devoluta alla sua cognizione, come emerge dal riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata.

Il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente quel riepilogo, se incompleto o inesatto. Non essendo state sollevate questioni relative alla recidiva, si verifica un’interruzione della catena devolutiva. La Corte ribadisce che il ricorso per motivi concernenti statuizioni del giudice di primo grado non devolute al giudice d’appello con specifico motivo di impugnazione è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado ha acquistato efficacia di giudicato. Richiama, sul punto, Sez. 3, n. 2343 del 28.09.2018, Di Fenza, e le massime conformi n. 4712 del 1982 e n. 2654 del 1983.

Il secondo motivo contesta la correttezza della motivazione sulla responsabilità. La Corte osserva che esso è privo dei requisiti di specificità richiesti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. Nel caso di doppia conforme, la mancanza di specificità va apprezzata non solo come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Le doglianze tendono, inoltre, a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. I giudici di merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede, come si evince dai richiami a Sez. U, n. 8825 del 27.10.2016, Galtelli e Sez. 6, n. 5224 del 02.10.2019, Acampa.

L’ultimo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio ed eccessività della pena, è anch’esso privo di specificità e non consentito in sede di legittimità. La Corte ribadisce che non sono deducibili in cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, per evitare il rischio di annullare il provvedimento rispetto a un punto rispetto al quale si configura a priori un difetto di motivazione, essendo stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice d’appello. Le questioni sull’entità della pena e sui benefici di legge non risultano devolute alla Corte territoriale.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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