Inutilizzabilità delle intercettazioni e onere di allegazione degli atti (Cass. pen. Sez. II n. 25454 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Chi deduce in sede di legittimità l’utilizzabilità dei risultati di intercettazioni telefonica che il giudice del riesame abbia dichiarato inutilizzabili non può limitarsi a prospettare in astratto il criterio di valutazione, ma deve indicare e materialmente allegare al ricorso gli atti sui quali l’eccezione si fonda. Quando il ricorrente invochi un giudizio di utilizzabilità compiuto decreto per decreto, l’onere di specificità degli artt. 581 e 187, comma 2, cod. proc. pen. impone di accludere le richieste di autorizzazione e di proroga e i relativi decreti. Il potere di controllo della Corte di cassazione non esonera la parte dalla ricostruzione della sequenza procedimentale dell’attività captativa.

Il Fatto

Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, annullava il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di un’indagata, per reati in materia di associazione per delinquere e di trasferimento fraudolento di valori, con revoca della misura e immediata rimessione in libertà.

Il collegio riteneva inutilizzabili, per violazione dei limiti dell’art. 270 cod. proc. pen., i risultati di operazioni di intercettazione richiamate nel provvedimento cautelare. Le captazioni erano state autorizzate in un diverso procedimento, relativo ad altro gruppo criminale; i reati addebitati all’indagata e ai suoi congiunti, pur analoghi nel titolo, erano ascritti a un sodalizio distinto, privo di connessione soggettiva, oggettiva o teleologica rilevante ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen. Esperita la prova di resistenza, il residuo compendio documentale non raggiungeva la gravità indiziaria.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo violazione dell’art. 270 cod. proc. pen. e contraddittorietà della motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e per genericità.

Il ricorrente aveva sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto distinguere la prima conversazione, emersa casualmente e inutilizzabile ma costituente spunto investigativo, dalle captazioni successive, autorizzate sulla base delle indagini patrimoniali e del progressivo delinearsi di un autonomo delitto anche a carico dell’indagata. Secondo l’ufficio ricorrente, il giudizio sulla utilizzabilità non può essere assoluto e connesso alla sola origine, ma va compiuto decreto per decreto.

Proprio muovendo da tale prospettazione, la Corte rileva che il ricorrente avrebbe dovuto indicare il preciso momento dal quale le captazioni dichiarate inutilizzabili dovevano ritenersi autorizzate nel medesimo procedimento e allegare gli atti relativi. Egli, invece, si è limitato a compiegare una richiesta di proroga e il relativo decreto, con richiamo integrale a un precedente provvedimento autorizzativo, contenenti imputazioni provvisorie riferite esclusivamente ai componenti del diverso gruppo.

L’obbligo di specificità dei motivi prescritto dall’art. 581 cod. proc. pen. imponeva di accludere tutti gli atti necessari a ricostruire il progressivo sviluppo dell’attività captativa e il suo contenuto. Il potere della Corte di controllare gli atti per verificare la fondatezza dei motivi inerenti al prospettato erro in procedendo non esonerava il ricorrente dalla specifica indicazione, secondo l’art. 187, comma 2, cod. proc. pen., degli elementi sui quali fondare la dedotta utilizzabilità.

La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, quando si prospetta in sede di legittimità l’inutilizzabilità delle intercettazioni, è onere della parte indicare specificamente e allegare gli atti sui quali l’eccezione si fonda (Sez. U n. 39061 del 16.07.2009, De Iorio; Sez. 6 n. 18187 del 14.12.2017, Nunziato; Sez. 6 n. 36612 del 19.11.2020, Grasta; Sez. 5 n. 23015 del 19.04.2023, Bernardi). Analogo onere incombe al ricorrente che, al contrario, invochi l’utilizzabilità delle conversazioni (Sez. 6 n. 12722 del 12.02.2009).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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