Attenuanti generiche e inammissibilità del ricorso per censure di merito (Cass. pen. Sez. 7 n. 19125 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure di merito già vagliate dai giudici di appello, senza confrontarsi con la motivazione razionale della sentenza impugnata. La rivalutazione alternativa delle fonti probatorie è estranea al sindacato di legittimità. La richiesta di applicazione dell’art. 168-bis cod. pen., avanzata per la prima volta solo in sede di legittimità, è finalizzata a ottenere un vantaggio esplorativo e non può essere esaminata. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Il Fatto

Con sentenza del 7 aprile 2025, la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale di Catanzaro del 22 febbraio 2022, che aveva condannato due imputati alla pena di quattro anni di reclusione e ventimila euro di multa ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e art. 110 cod. pen., per la detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo eroina. I difensori proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73, il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il primo motivo del ricorso del ricorrente Castagna manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili già vagliati dai giudici di merito i quali, in coerenza con le coordinate interpretative di cui alle Sezioni Unite n. 51063 del 2018, avevano valorizzato le modalità del trasporto in pieno giorno e l’inserimento in un circuito criminale capace di garantire l’approvvigionamento di consistenti quantitativi di droga pesante.

Anche i primi due motivi del ricorso del ricorrente De Leonardo sono stati ritenuti manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte della esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito che avevano valorizzato gli accertamenti degli operanti della Guardia di Finanza, da cui era emerso il coinvolgimento dell’imputato nel trasporto illecito della sostanza.

In relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha evidenziato che i giudici di merito avevano rimarcato l’assenza di profili di meritevolezza, a fronte della risolutezza del proposito criminoso rivelata dal tentativo di sottrarsi al controllo delle Forze dell’ordine. La motivazione della sentenza impugnata risulta quindi sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità, secondo i principi richiamati da Sez. 6, n. 5465 del 2021 e Sez. 6, n. 47204 del 2015.

La Corte ha infine dichiarato manifestamente infondato il motivo nuovo del ricorrente De Leonardo, che invocava la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 168-bis cod. pen. ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2025, poiché la richiesta di messa alla prova non era stata formulata nel giudizio di merito e la doglianza risultava finalizzata a ottenere un vantaggio meramente esplorativo. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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