Recidiva specifica e delitti della stessa indole nel rinvio (Cass. pen. Sez. V n. 8030 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento con rinvio per carenza di motivazione, il giudice del rinvio è libero di rivisitare integralmente la regiudicanda entro i confini della statuizione rescindente, ma non può riesaminare questioni non devolute con il ricorso per cassazione, le quali restano coperte dal giudicato interno. Ai fini della recidiva specifica, la nozione di reati della stessa indole ex art. 101 cod. pen. ricomprende anche i reati c.d. omogenei, purché presentino caratteri fondamentali comuni per natura dei fatti, moventi o modalità di esecuzione, valutati dal giudice di merito con accertamento non sindacabile in legittimità se congruamente motivato. Il mero movente economico non basta ad accomunare ogni illecito, ma l’assimilazione tra furto e detenzione di stupefacenti è ammessa quando il Collegio accerti la sostanziale continuità dell’agire criminale, che può prevalere sul dato temporale della distanza tra i fatti.
Il Fatto
La pronuncia trae origine da un procedimento per reati associativi e di narcotraffico, definito in primo grado e poi riformato in appello con rideterminazione della pena fondata sul riconoscimento della recidiva specifica ed infraquinquennale. Investita del ricorso, la Sez. I di questa Corte aveva annullato con rinvio la sentenza, limitatamente al punto della recidiva e al conseguente trattamento sanzionatorio, per carenza di motivazione.
In sede rescissoria la Corte d’appello di Napoli ha riqualificato la recidiva come specifica, escluso il connotato dell’infraquinquennalità e rideterminato in mitius la pena. Il condannato ha proposto nuovo ricorso, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sull’accertamento della recidiva e sull’impossibilità di ravvisare la medesima indole tra i delitti di narcotraffico e il tentato furto risalente al 1994.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato geneticamente inammissibile. Il Collegio rileva che la doglianza sull’attribuzione in sé della recidiva, quale manifestazione di persistente pericolosità, non era stata devoluta al giudice di legittimità con il ricorso originario, essendosi quel gravame limitato al profilo della qualificazione della recidiva. Ne discende la preclusione di ogni questione non oggetto di annullamento, perché art. 627, terzo comma, cod. proc. pen. e art. 628, secondo comma, cod. proc. pen. delimitano l’effetto devolutivo del rinvio e il perimetro delle successive impugnazioni.
Il secondo motivo è invece infondato nel merito. La Corte ricostruisce la nozione di reati della stessa indole muovendo dall’art. 101 cod. pen., che vi riconduce non solo i reati che violano una medesima disposizione, ma anche quelli omogenei che, per natura dei fatti, motivi, modalità di esecuzione o espedienti adottati, presentino caratteri fondamentali comuni, anche a prescindere dall’identità del bene giuridico protetto.
Su questa base il Collegio conferma l’indirizzo che ammette l’assimilazione per indole tra furto e detenzione di stupefacenti in ragione dell’omogeneità dello scopo di lucro. Precisano tuttavia i precedenti citati, tra cui Sez. V n. 53401 del 2018, che la comune natura economica della spinta a delinquere non può estendersi fino a ricondurre automaticamente a un’unica indole tutti i reati lucro-produttivi, né la valutazione sulla recidiva è censurabile in Cassazione quando sia adeguatamente motivata sul caso concreto.
Nel caso esaminato nessuna aporia logica è ravvisabile. La Corte d’appello ha valorizzato la sostanziale continuità dell’agire criminale, collegata all’affiliazione del prevenuto a un sodalizio camorristico fino al 2016, quale spinta criminogena verso l’attività di smercio di stupefacenti. Il dato temporale del lungo intervallo rispetto alla condanna per furto tentato del 1994 è pertanto recessivo rispetto all’accertata omogeneità della condotta. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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