Inammissibile il ricorso fondato sulla pedissequa reiterazione dei motivi d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 270 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si risolve nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito è inammissibile, perché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La mancata intestazione del telefono all’imputata non esclude il giudizio di responsabilità quando risulta provata la titolarità del conto sul quale è stato riversato il prezzo pattuito. La recidiva non è contestabile in sede di legittimità se il giudice di merito ne ha accertato in concreto la sussistenza secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen. L’art. 131-bis cod. pen. non è applicabile in presenza di una condotta abituale.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., con sentenza confermata dalla Corte d’appello, sezione distaccata di Taranto, in data 16 febbraio 2024. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.
Con i primi due motivi ha contestato la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. Con il terzo ha censurato la mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Con il quarto ha contestato la sussistenza della recidiva. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il primo e il secondo motivo sono inammissibili perché fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. I motivi, osserva la Corte, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata e devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti.
La Corte richiama le ragioni già esposte dal giudice di merito. La circostanza che il telefono utilizzato per le trattative e la conclusione del contratto non fosse intestato all’imputata non ha rilevanza, poiché risulta provata la titolarità in capo a quest’ultima del conto sul quale era stato riversato il prezzo pattuito. Né può ritenersi che il malfattore fosse un benefattore dell’imputata, avendo lasciato nella sua disponibilità la somma relativa alla vendita del bene. Trattandosi di condotta abituale, l’art. 131-bis cod. pen. non è applicabile.
Quanto al terzo motivo, concernente la mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, la Corte lo ritiene manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità.
Il quarto motivo, sulla sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. Il giudice di merito ha esaminato in concreto, in base ai criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, evidenziando una conclamata proclività a delinquere della quale l’episodio costituisce l’ennesima manifestazione concreta.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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