Incompetenza territoriale preclusa dalla richiesta di giudizio abbreviato nel direttissimo (Cass. pen. Sez. VI n. 10071 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di giudizio abbreviato avanzata nell’ambito del rito direttissimo preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice. L’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 452, comma 2, cod. proc. pen., opera per espressa previsione normativa e impedisce di riproporre l’eccezione dopo l’ammissione al rito abbreviato. Tale preclusione non comprime il diritto di difesa, poiché dopo la convalida dell’arresto l’imputato può sollevare l’incompetenza territoriale nella fase dibattimentale e solo all’esito richiedere l’abbreviato. È manifestamente infondata la censura che investa il trattamento sanzionatorio e il diniego della sospensione condizionale quando la motivazione, pur succinta, non presenti illogicità o contraddittorietà manifeste.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il Tribunale della stessa città, all’esito di rito abbreviato, aveva condannato il ricorrente per il reato di evasione ex art. 385 cod. pen. L’imputato, arrestato in flagranza e tratto a giudizio con decreto per direttissima ex art. 450 cod. proc. pen., aveva eccepito l’incompetenza per territorio in sede di convalida, reiterando l’eccezione nella successiva udienza e nel corso del giudizio abbreviato.

Ricorreva quindi per cassazione deducendo tre motivi: la violazione di legge per avere la Corte distrettuale disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale; il vizio di motivazione sulla congruità della pena; l’omessa pronuncia sulla mancata concessione della sospensione condizionale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta per prima la questione preliminare, individuando il thema decidendum nella possibilità di reiterare l’eccezione di incompetenza territoriale dopo l’ammissione al rito abbreviato. Il quadro normativo è delineato dagli art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. e art. 452, comma 2, cod. proc. pen.: la richiesta di abbreviato preclude ogni questione sulla competenza per territorio e le disposizioni dell’art. 438, comma 6-bis si applicano al giudizio direttissimo.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’estensione della preclusione processuale all’abbreviato richiesto in sede di direttissimo non lede il diritto di difesa. Dopo la convalida dell’arresto è prevista una fase dibattimentale in cui l’imputato può chiedere un termine a difesa, sollevare l’eccezione di incompetenza territoriale e solo all’esito richiedere il rito abbreviato.

Il Collegio richiama sul punto Sez. VI n. 11528 del 02.03.2022, che ha precisato come il meccanismo dell’art. 452 cod. proc. pen. garantisca appieno il diritto di difesa, non limitando la possibilità di far valere l’incompetenza territoriale. Proprio per tale ragione la preclusione dell’art. 438, comma 6-bis è stata espressamente richiamata dalla norma. Ne consegue che l’eccezione non è nuovamente proponibile una volta chiesto e ammesso il rito abbreviato.

Quanto agli ulteriori motivi, la Corte rileva che la motivazione della Corte distrettuale è succinta, ma priva di illogicità o contraddittorietà manifeste. La tendenza recidivante del ricorrente, ostativa sia alla riduzione del trattamento sanzionatorio sia al riconoscimento del beneficio della sospensione, è stata desunta dai precedenti penali e dalle modalità della condotta, essendosi il ricorrente allontanato dall’istituto in violazione del permesso concessogli dal Tribunale di Sorveglianza.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. Alla declaratoria segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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