Estorsione e metodo mafioso: la minaccia “qui comandiamo noi” (Cass. pen. Sez. II n. 8102 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra minaccia idonea a determinare una condizione di soggezione psicologica, ai fini della sussistenza del delitto di estorsione di cui all’art. 629 cod. pen., il comportamento di più persone che, suscitando grave timore nel gestore di un locale, lo costringono, con la prepotenza dei modi e la forza intimidatrice del numero e della fama delle loro malefatte, a tollerare la loro presenza nell’esercizio e in prossimità di esso e la consumazione di bevande senza pagarne l’importo. La circostanza che la minaccia sia profferita dopo la consumazione e prima del pagamento non interrompe il nesso causale, essendo logicamente rivolta a far desistere la persona offesa dall’esigere quanto dovuto. L’aggravante del metodo mafioso è configurabile quando il linguaggio e il contesto evocano l’esistenza di consorterie capaci di assoggettamento e controllo del territorio, ed è ontologicamente incompatibile con l’attenuante della lieve entità. L’attenuante del danno di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ai beni tutelati.
Il Fatto
Due ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza della Corte di appello di Bari del 30.04.2024, che ha confermato la condanna pronunciata dal Gup del Tribunale di Bari per il delitto di estorsione pluriaggravata in concorso (artt. 110, 629, commi 1 e 2, in relazione all’art. 628, comma 3, n. 1, e 416-bis.1 cod. pen.).
La vicenda riguarda la condotta tenuta dagli imputati presso un locale pubblico, sfociata in una pretesa di trattamento di favore e nella consumazione di bevande senza pagamento, con minaccia rivolta al gestore. La difesa articola sette motivi comuni, contestando la sussistenza dell’estorsione, dell’aggravante mafiosa, delle aggravanti delle persone riunite e del concorso, nonché il diniego delle attenuanti. Il Pubblico ministero conclude per l’inammissibilità dei ricorsi.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il primo motivo, che censurava la ricostruzione del fatto sostenendo che il profitto si fosse realizzato prima della condotta tipica. Secondo la difesa, la minaccia “qui comandiamo noi” era intervenuta dopo la consumazione delle bevande non pagate e non poteva collegarsi a future attività illecite.
Il Collegio osserva che nella concatenazione degli accadimenti descritta dai giudici di merito è dato ricavare il delitto estorsivo. Il fatto che la minaccia sia stata profferita dopo la consumazione e prima del pagamento non determina alcuna interferenza, né causale né eziologica, rispetto all’inadempimento dell’obbligazione, essendo logicamente volta a far desistere la persona offesa dall’esigere quanto dovuto. Le sentenze di merito richiamano anche l’episodio del danneggiamento di una fioriera, a conferma che la condotta mirava a costringere la persona offesa a tollerare la presenza degli imputati.
Sul secondo motivo, relativo all’aggravante del metodo mafioso, la Corte ritiene che il trattamento di favore preteso qualifichi l’originaria imposizione di non voler pagare le ordinazioni, in quanto in quella zona “comandavano loro”. Il termine usato, evocato al cospetto di altri soggetti, lega la presenza degli imputati a una presenza territoriale idonea a evocare l’esistenza di consorterie capaci di forme di assoggettamento e controllo. L’entità del timore manifestato e la composizione costrittiva della vicenda confermano che le persone offese fossero consce di fronteggiare istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso. Il riconoscimento dell’aggravante rende ontologicamente incompatibile l’attenuante del fatto di lieve entità, introdotta dalla sentenza additiva n. 120 del 2023 della Corte costituzionale.
Quanto al quarto motivo, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 42124 del 27/06/2024, che, in tema di rapina, richiede per l’attenuante del danno di speciale tenuità una valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ai beni tutelati, principio applicabile anche all’estorsione per la rilevante omogeneità delle fattispecie. Il quinto motivo è generico, perché il ricorrente non precisa l’entità della somma offerta. Il bilanciamento delle circostanze è rimesso alla valutazione discrezionale dei giudici di merito, non sindacabile in assenza di palesi violazioni di legge. I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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