Concorso in rapina aggravata: connivenza esclusa e falso alibi indizio a carico (Cass. pen. Sez. II n. 8104 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone un previo accordo, potendo l’attività costitutiva del concorso essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo in una o più fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione dell’altrui proposito criminoso; decisiva è l’unitarietà del fatto collettivo, con giudizio di prognosi postumo, essendo sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui. Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione, anche nella forma del travisamento della prova, non può investire la valutazione del significato probatorio della prova, ma solo un errore percettivo su un risultato incontrovertibilmente diverso nella sua oggettività. Il falso alibi, perché preordinato e mendace, costituisce indizio a carico, sintomatico del tentativo di sottrarsi all’accertamento della verità, e può escludere la tesi della mera connivenza. Non sussiste contrasto fra giudicati se i fatti, attribuiti a più concorrenti, sono identicamente ricostruiti nel loro accadimento oggettivo e il diverso epilogo dipende da difformi valutazioni o dalla diversità del rito.

Il Fatto

Tre imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Sassari, ha dichiarato la prescrizione per alcuni reati e rideterminato la pena per i delitti di cui ai capi A) e B). Si tratta di due episodi di concorso in rapina consumata e tentata, aggravata dal numero delle persone, dall’uso di armi e dalla finalità di discriminazione e odio etnico e razziale, ai danni delle medesime persone offese.

Le difese censurano l’affermazione di responsabilità a titolo di concorso, denunciando erronea applicazione dell’art. 110 cod. pen. e vizi di motivazione, con travisamento degli atti processuali, contraddittorietà delle dichiarazioni delle persone offese e dei riconoscimenti, e mancata considerazione di un’ipotesi alternativa ricavata dalle intercettazioni e dai messaggi tra i coimputati.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa generale sul travisamento della prova: non integra il vizio di motivazione il presunto errore nella valutazione del significato probatorio della prova, dovendo l’errore percettivo avere ad oggetto un risultato incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo. Resta inibita al giudice di legittimità ogni nuova valutazione delle risultanze, contrapponendo ai giudici di merito una diversa lettura, sia pure logica, dei dati processuali.

Nel caso concreto, le sentenze di merito non si fondano su risultati probatori inesistenti, ma sul dichiarato testimoniale delle persone offese, che nel suo significato accusatorio non si presta a esiti difformi. Pur disattendendo l’eccepito travisamento su chi aprì il portellone del furgone, la Corte rileva che i riferimenti di diretto coinvolgimento si innestano su un quadro certo di iniziale coinvolgimento nell’alterco e nell’aggressione, da cui è poi scaturita, e ne è stata agevolata, la condotta di rapina. Assume rilievo, non specificamente censurato e dunque generico il motivo, il falso alibi addotto, cui i giudici di merito hanno correttamente attribuito valenza di indizio a carico, in ossequio all’orientamento di legittimità richiamato.

Su questa base la Corte esclude la connivenza: le condotte di rapina si avvalgono dell’aggressione determinata anche da chi non operò materialmente la sottrazione dei beni, e l’introduzione del falso alibi dà conto di una presenza non limitata all’alterco, ma dimostrativa di una comune condivisione di un risultato illecito di cui l’imputato ha avuto diretta contezza.

Quanto alle altre posizioni, la Corte rileva l’interruzione della catena devolutiva: profili non ritualmente introdotti con i motivi di appello, ma solo agitati in discussione orale, non ampliano il devolutum, perché l’effetto devolutivo è determinato dal contenuto dei motivi e non dalle richieste ivi non contenute. Analogo rilievo vale per la questione del contrasto con il giudicato formatosi nei confronti dei concorrenti in separato giudizio, non tempestivamente sottoposta alla Corte di merito; e, in ogni caso, non sussiste contrasto fra giudicati se i fatti sono identicamente ricostruiti nel loro accadimento oggettivo e il diverso epilogo dipende da difformi valutazioni o dalla diversità del rito.

Infine, la Corte ribadisce che la volontà di concorrere non presuppone un previo accordo e che è sufficiente un contributo apprezzabile a una fase del fatto collettivo, con conoscenza anche unilaterale del contributo altrui. I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *