Ineseguibile continuazione tra reato giudicato in Italia e reato giudicato all estero (Cass. pen. Sez. VII n. 30768 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inapplicabile in executivis la continuazione tra il reato giudicato in Italia e il reato giudicato con sentenza straniera riconosciuta nell’ordinamento italiano, perché il vincolo della continuazione non rientra tra le condizioni cui può essere finalizzato il riconoscimento delle sentenze penali straniere ai sensi dell’art. 12, comma primo, cod. pen. Tale preclusione non è superata dall’art. 3, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, che ha esteso la valutazione alle sentenze straniere non riconosciute oggetto di informazioni acquisite nelle procedure comunitarie di assistenza giudiziaria, ma ha reiterato le indicazioni del citato art. 12 quanto alle finalità per cui detta valutazione è consentita. Il vincolo non rientra dunque in alcuna delle ipotesi in presenza delle quali le sentenze straniere assumono rilevanza.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione chiedendo la pronuncia di bis in idem parziale e, di conseguenza, il riconoscimento della continuazione tra il reato giudicato con una sentenza straniera, riconosciuta in Italia, e quello oggetto di una sentenza della Corte d’appello di Catanzaro divenuta irrevocabile, avente ad oggetto il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte d’appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza. Avverso tale rigetto il condannato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, con successiva memoria contenente motivi nuovi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’istanza di trattazione in camera di consiglio partecipata, formulata con la memoria. Il rito introdotto dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen. per l’esame del ricorso non prevede tale modalità, sicché l’istanza non può essere accolta.
Nel merito, il motivo principale è giudicato versato in fatto e comunque riproduttivo di censure già vagliate dall’ordinanza impugnata, che si palesa priva del dedotto difetto di motivazione. Il profilo concernente l’invocato riconoscimento della continuazione è ritenuto manifestamente infondato: l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo del principio di diritto affermato dalla Corte anche nei confronti dell’odierno ricorrente.
La Corte richiama la propria giurisprudenza. Secondo Sez. 5, n. 8365 del 26/09/2013, dep. 2014, Rv. 259035, è inapplicabile in executivis la continuazione tra il reato giudicato in Italia e il reato giudicato con sentenza straniera riconosciuta, perché il vincolo non rientra tra le finalità del riconoscimento ex art. 12, comma primo, cod. pen. Il principio è ribadito da Sez. 5, n. 48059 del 02/10/2019, Rv. 277650 e da Sez. 5, n. 41011 del 21/06/2023, non massimata, pronunciata nei confronti del ricorrente nel giudizio rescissorio seguito a Sez. 1, n. 32212 del 15/06/2022, Rv. 283565-01.
La preclusione non è superata dall’art. 3, d.lgs. n. 73 del 2016, che ha esteso la possibilità di valutazione alle sentenze straniere non riconosciute oggetto di informazioni acquisite nell’ambito delle procedure comunitarie di assistenza giudiziaria, ma ha reiterato le indicazioni dell’art. 12 quanto alle finalità per cui la valutazione è consentita. Nello stesso senso la Corte richiama Sez. 1, n. 17502 del 23/01/2020, Rv. 279364-01, secondo cui la continuazione è inapplicabile in executivis tra il reato giudicato in Italia e quello giudicato con sentenza emessa da uno Stato dell’Unione europea non riconosciuta, non rientrando detto vincolo in alcuna delle ipotesi rilevanti ai sensi dell’art. 3, d.lgs. n. 73 del 2016.
Quanto ai motivi nuovi, la Corte li dichiara inammissibili per tardività della memoria. In ogni caso, a mente dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., norma di carattere generale applicabile anche al ricorso per cassazione, l’inammissibilità dell’atto di impugnazione si estende ai motivi nuovi successivamente depositati ad integrazione, secondo il principio di Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Rv. 277850. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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