Inammissibile il ricorso per cassazione avverso ordinanza di archiviazione emessa all’udienza (Cass. pen. Sez. II n. 8127 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di archiviazione emessa all’esito dell’udienza celebrata ai sensi dell’art. 409 cod. proc. pen. è reclamabile al tribunale in composizione monocratica, e non è più ricorribile per cassazione. I motivi deducibili sono tassativamente limitati alle nullità di cui all’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., cioè alle violazioni delle regole del contraddittorio camerale. La novella di cui all’art. 1, comma 33, legge n. 103/2017, che ha introdotto l’art. 410-bis cod. proc. pen., ha modificato soltanto l’individuazione del giudice competente, non l’ampiezza dei motivi deducibili, già in precedenza circoscritti al rispetto delle regole di intervento delle parti. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto per censurare le valutazioni poste a fondamento del provvedimento.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino, su richiesta del pubblico ministero, ha disposto l’archiviazione di un procedimento iscritto a carico di un indagato. La persona offesa aveva presentato opposizione e il giudice ha definito il procedimento con l’ordinanza impugnata.

Il giudice ha rilevato che dalla medesima vicenda era già scaturito un precedente procedimento, definito con archiviazione, e che le investigazioni svolte successivamente erano inutilizzabili in assenza del decreto di riapertura delle indagini. Il difensore della persona offesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 414 cod. proc. pen. e l’illogicità della motivazione: il nuovo procedimento, pur riferito al medesimo fatto storico, era stato iscritto per un titolo di reato diverso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile in sede di legittimità. Il punto di partenza è l’art. 410-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 33, legge n. 103/2017, che devolve al tribunale in composizione monocratica il reclamo avverso l’ordinanza di archiviazione emessa all’udienza ex art. 409 cod. proc. pen.

Secondo la Corte, il reclamo è esperibile per i soli motivi di nullità di cui all’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., ovvero per le violazioni delle regole del contraddittorio stabilite nei commi 3 e 4 della medesima disposizione. La novella legislativa ha inciso unicamente sull’individuazione del giudice competente, già prima rappresentato dalla Corte di cassazione, e non sul perimetro dei motivi deducibili.

Già nella previgente disciplina, infatti, i motivi erano tassativamente limitati ai casi di mancato rispetto delle regole dell’intervento delle parti in camera di consiglio, poste a garanzia del contraddittorio formale. Resta dunque preclusa ogni censura sulle valutazioni poste a fondamento dell’ordinanza di archiviazione.

Nel caso concreto la Corte ha rilevato che l’ordinanza era stata emessa a seguito di udienza celebrata ai sensi dell’art. 409 cod. proc. pen. ed era stata impugnata dalla persona offesa opponente davanti alla Cassazione, che non è più il giudice dell’impugnazione di tale provvedimento. I motivi prospettati erano inoltre del tutto estranei alla mera violazione del contraddittorio camerale, unici consentiti e da proporre al tribunale monocratico.

La Corte ha escluso che il provvedimento presentasse profili di abnormità strutturale o funzionale e ha dichiarato l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All’inammissibilità sono conseguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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