Riforma dell’assoluzione in appello e obbligo di motivazione rinforzata (Cass. pen. Sez. III n. 11475 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di appello, la riforma della sentenza assolutoria di primo grado impone al giudice una motivazione rinforzata, consistente nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume valenza dimostrativa diversa da quella riconosciuta dal primo giudice. Tale obbligo prescinde dalla rinnovazione dell’istruttoria, trovando fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella del primo grado. Qualora la prova dichiarativa sia stata ritenuta decisiva, il giudice d’appello deve disporre la rinnovazione dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., sintagma “prove dichiarative” riferibile a tutte le prove provenienti da dichiaranti, senza distinzioni. In assenza di tali adempimenti, la sentenza è annullata con rinvio.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, riformando parzialmente la sentenza assolutoria di primo grado, riqualificava il fatto ascritto alla ricorrente ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, condannandola e concedendo la sospensione condizionale della pena. La difesa proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in ordine all’esame del coimputato, l’assenza di motivazione rinforzata a fronte del ribaltamento della prima decisione e vizi in tema di concorso di persone.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i tre motivi, tra loro correlati. Il primo giudice aveva valorizzato i dati dichiarativi provenienti dal coimputato, separatamente giudicato, per escludere la compartecipazione e configurare un caso di connivenza. La sentenza impugnata trascura quei dati, propone un’ipotesi di concorso e richiama i principi distintivi rispetto al favoreggiamento, per poi sostenere l'”evidenza”, non meglio specificata, del comportamento della ricorrente.

Il ricorso è ritenuto fondato. Da un lato, la corte territoriale rifugge la redazione di una motivazione rinforzata, non cimentandosi in una puntuale confutazione della ricostruzione assolutoria, limitandosi a sostenere la diversa tesi accusatoria con motivazione alquanto scarna. Dall’altro, trascura ogni rilievo delle dichiarazioni del coimputato, valorizzate dal primo giudice, operando di fatto una rivalutazione negativa, implicita e non spiegata, delle medesime.

La Corte richiama il principio per cui, in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta in caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto dei passaggi logici relativi agli istituti sostanziali o processuali. Tale obbligo prescinde dalla rinnovazione dell’istruttoria ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., trovando fondamento nella necessità di dare una spiegazione diversa (in motivazione, Sez. 6 n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056).

Quanto alla rinnovazione dibattimentale, la Corte richiama il principio per cui la necessità di assumere l’esame dichiarativo, in caso di riforma della sentenza assolutoria, rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva. Essa sussiste ove la valutazione probatoria dei giudici dei due gradi di merito si basi sul significato di tali dichiarazioni o sul diverso apprezzamento della loro attendibilità (in motivazione, Sez. 3 n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, Rv. 284493).

Da ciò deriva l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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