Prescrizione e continuazione: aumento e raddoppio dei termini (Cass. pen. Sez. IV n. 8288 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione, per il reato più grave in rapporto di continuazione il termine si determina applicando l’aumento di un quarto previsto dall’art. 161, comma 2, cod. pen. e il successivo raddoppio dei termini di cui all’art. 157, comma 6, cod. pen., se al momento del fatto era in vigore la disciplina che lo prevede. La violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. non integra autonoma violazione di legge deducibile ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., non essendo sanzionata con nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; essa può essere prospettata solo nei limiti della lett. e), come vizio della motivazione ricavabile dal testo del provvedimento o da atti specificamente indicati. È inammissibile, perché meramente reiterativo dell’atto di appello e costruito su prospettazioni ipotetiche, il motivo che non si confronti con la sentenza impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente era stato riconosciuto colpevole, in primo grado, dei reati di guida in stato di ebbrezza e di omicidio colposo con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, commessi alla guida di un’auto, senza aver mai conseguito la patente, con invasione della corsia opposta, velocità eccessiva, perdita del controllo del mezzo e decesso del passeggero non assicurato con le cinture. In appello la Corte territoriale, in parziale riforma, dichiarava estinta per prescrizione la contravvenzione e rideterminava la pena per l’omicidio colposo.
Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo vizi di motivazione e violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla responsabilità, e con il secondo la violazione dell’art. 157 cod. pen., assumendo la prescrizione anche del reato di cui al capo B).
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevandone la manifesta infondatezza. Quanto al primo motivo, concernente l’an della responsabilità, l’impugnazione è stata giudicata meramente reiterativa del contenuto dell’atto di appello e costruita su prospettazioni avversative e ipotetiche, senza il necessario confronto con la sentenza impugnata.
I giudici di legittimità hanno poi ribadito che non è deducibile con il ricorso per cassazione la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. La mancata osservanza di una norma processuale rileva solo se stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come previsto dall’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ne deriva che la violazione della norma sul giudizio di responsabilità può essere fatta valere soltanto come vizio di motivazione, nei limiti della lett. e), quando emerga dal testo del provvedimento o da atti specificamente indicati.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricostruito il calcolo del termine di prescrizione. Risalendo il reato al fatto contestato e prevedendo la norma una pena di sette anni di reclusione, l’aumento di un quarto ex art. 161, comma 2, cod. pen. conduce a centocinque mesi, pari a otto anni e nove mesi. Operato quindi il raddoppio ai sensi dell’art. 157, comma 6, cod. pen., essendo al momento del fatto in vigore il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 125, si perviene a diciassette anni e sei mesi.
Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, non ravvisandosi alcuna assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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