Incendio boschivo: aggravante a effetto speciale incide sulla prescrizione anche se subvalente (Cass. pen. Sez. IV n. 8290 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione del termine di prescrizione, occorre tener conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale anche quando le stesse siano ritenute subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti. L’art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato. Ne deriva che il termine prescrizionale va calcolato sulla pena edittale comprensiva dell’aumento derivante dall’aggravante a effetto speciale, con l’ulteriore aumento previsto dall’art. 161 cod. pen., a nulla rilevando l’esito del bilanciamento. È inammissibile il motivo di ricorso che, deducendo vizi di motivazione, introduca direttamente nel ricorso contenuti probatori per ottenere un apprezzamento diverso da quello dei giudici di merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 12 giugno 2024, ha confermato la decisione del Tribunale di Crotone che aveva condannato il ricorrente, con concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, per aver colposamente contribuito a cagionare un incendio boschivo con ingenti danni all’ambiente e ai terreni limitrofi.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’ascrivibilità dei fatti, e con il secondo motivo l’omessa declaratoria di prescrizione, che a suo dire sarebbe maturata il 15 gennaio 2024, prima della pronuncia d’appello. Il Procuratore Generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, dichiarandolo inammissibile. Ribadisce che il compito del giudice di legittimità non è ripetere l’esperienza conoscitiva del giudice di merito, ma verificare se il ricorrente abbia dimostrato l’incompiutezza strutturale della motivazione, derivante da argomenti viziati da errori logici o da dati contrastanti con il senso della realtà. Può rilevare, in tal senso, solo la mancata considerazione di fatti decisivi e di rilievo dirompente, oppure l’assunzione di dati inconciliabili con atti del processo, specificamente indicati e dotati di autonoma forza dimostrativa.
Il ricorso è ammesso, pertanto, per vizi riconducibili alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante, o ignorato una prova esistente, quando tali prove siano determinanti per una decisione diversa. Il giudice di legittimità non può invece conoscere il contenuto degli atti processuali per verificarne l’adeguatezza dell’apprezzamento probatorio.
Nel caso concreto, i giudici di merito avevano ricostruito la vicenda sulla base della testimonianza del conduttore del terreno, il quale aveva riconosciuto il ricorrente nel soggetto che trasportava sterpaglie per alimentare il fuoco, e su risultanze del sopralluogo del Corpo Forestale. Le difese, secondo la Corte, ridefiniscono le premesse fattuali e offrono valutazioni alternative: censure versate in fatto e, come tali, inammissibili in sede di legittimità.
Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato. Il reato contestato è quello previsto dall’art. 423-bis, commi 2 e 4, cod. pen., il cui comma 4 prevede l’aumento della metà delle pene se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente: circostanza a effetto speciale, con aumento superiore a un terzo. La Corte osserva che la giurisprudenza è costante nell’affermare che, ai fini della prescrizione, si tiene conto delle aggravanti a effetto speciale anche se subvalenti nel bilanciamento, perché l’art. 157, comma 3, cod. pen. esclude che il giudizio ex art. 69 cod. pen. incida sulla pena massima (in termini, Sez. 4 n. 38618 del 2021). Il termine prescrizionale, con l’aumento della metà e l’ulteriore aumento di un terzo ex art. 161 cod. pen., è pari ad anni dieci, con scadenza al 15 luglio 2026. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 69 c.p. – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
- Art. 157 c.p. – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
- Art. 161 c.p. – Effetti della sospensione e della interruzione
- Art. 423-bis c.p. – Incendio boschivo