Riparazione per ingiusta detenzione: frequentazioni ambigue e connivenza (Cass. pen. Sez. IV n. 8310 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il procedimento è ispirato ai principi del processo civile: l’istante prova i fatti costitutivi della domanda, mentre alla parte resistente incombe l’onere di provare il dolo o la colpa grave quali causa o concausa della misura. La frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in attività illecite può integrare la colpa grave, ma solo se posta in rapporto di concausalità con il provvedimento restrittivo: spetta al giudice della riparazione valutarne tipo e qualità. È escluso che il giudice della riparazione possa ritenere provati fatti non affermati dal giudice della cognizione. Dopo la modifica dell’art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il mero silenzio serbato dall’imputato nell’esercizio della facoltà difensiva non è valutabile come dolo o colpa grave, né sotto il profilo della colpa lieve.

Il Fatto

Il ricorrente era stato sottoposto agli arresti domiciliari per il delitto di estorsione aggravata dal fine di agevolazione di associazione mafiosa, per un periodo di 1.057 giorni. La misura era cessata a seguito di sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile.

Con ordinanza del 04.06.2024 la Corte di appello di Palermo, quale giudice della riparazione, aveva parzialmente accolto la domanda di indennizzo, escludendo il dolo e la colpa grave e liquidando 135,00 euro per ogni giorno di restrizione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione; il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il ricorso e muove da una premessa di sistema: il procedimento di riparazione, pur riferendosi a un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, segue i principi del processo civile. Ne deriva la distribuzione dell’onere probatorio e la possibilità di richiamare la definizione generale dell’art. 43 cod. pen. per la gradazione dell’elemento soggettivo.

Sul primo e sul secondo motivo la Corte rileva che il giudice della riparazione ha distinto il piano della valutazione cautelare da quello dell’indennizzo. Il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che il giudice della cognizione non ha considerato tali: il limite è espresso dal precedente Sez. IV n. 12228 del 10.01.2017 (Quaresima). L’infondatezza della prospettazione accusatoria non determina alcun automatismo sul piano della colpa.

Sul terzo e quarto motivo, esaminati congiuntamente, la Corte richiama l’orientamento secondo cui la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti può integrare la colpa grave ostativa (tra le altre, Sez. IV n. 850 del 28.09.2021, Denaro). Ma ne individua il limite applicativo: rilevano solo le frequentazioni che siano legate da concausalità al provvedimento restrittivo (Sez. IV n. 1921 del 20.12.2013, Mannino). Nella specie i contatti erano riconducibili alle mansioni di portierato, con motivazione non palesemente illogica.

Quanto alla connivenza, la Corte ricorda che può fondare la colpa grave solo in presenza dei presupposti alternativi elaborati dalla giurisprudenza (Sez. IV n. 15745 del 19.02.2015, Di Spirito). Nel caso concreto il giudice della cognizione aveva escluso la consapevolezza dell’istante riguardo alla condotta estorsiva, elemento che a priori impedisce di configurare la connivenza.

Infine, quanto al contegno processuale, il semplice silenzio serbato dall’imputato nell’esercizio della facoltà difensiva non è valutabile: lo esclude la riforma del 2021, come affermato da Sez. IV n. 48080 del 14.11.2023 (Marretta). Il quinto motivo è dichiarato inammissibile per aspecificità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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