Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 8646 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato e limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta. Il motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata si destina per ciò solo all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso. È inoltre insindacabile in sede di legittimità la motivazione che, priva di vizi logici e coerente con le risultanze processuali, giustifichi il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l’esclusione della speciale tenuità del lucro.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 13 novembre 2023, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale del 10 gennaio 2023, ha ridotto la pena inflitta all’imputata per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 624 cod. pen.
Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della attenuante della speciale tenuità del danno di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. La motivazione resa dalla Corte di appello rappresenta e giustifica in punto di diritto le ragioni del diniego del beneficio di cui all’art. 62-bis cod. pen., esprimendo un percorso privo di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, come tale insindacabile in cassazione.
Parimenti congruo è il ragionamento con cui il giudice di secondo grado ha escluso la ricorrenza della speciale tenuità del lucro, avuto riguardo al valore della merce sottratta. La censura risulta inoltre meramente reiterativa della identica doglianza già proposta con l’atto di appello, riproponendo le medesime considerazioni critiche.
La Corte richiama la funzione tipica dell’impugnazione, individuata nella critica argomentata avverso il provvedimento impugnato. Tale critica si realizza con motivi che, a pena di inammissibilità, devono confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del provvedimento contestato, indicando le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che ne fondano il dissenso, secondo il disposto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Il Collegio ribadisce che il motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto. Ne segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Nota della Redazione
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