Continuazione in esecuzione: onere di allegazione e insufficienza degli indici sintomatici (Cass. pen. Sez. I n. 8413 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il riconoscimento del vincolo richiede una approfondita verifica di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta e la sistematicità delle abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare taluno di essi se i successivi reati risultino frutto di determinazione estemporanea. Grava sul condannato che invochi l’unificazione l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta. Il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti o all’identità dei titoli di reato non assolve a tale onere, poiché tali indici sono sintomatici non già di un progetto criminoso unitario, ma di una mera abitualità criminosa.

Il Fatto

Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con cui il condannato aveva chiesto l’applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati oggetto di due sentenze esecutive pronunciate dalla medesima Corte.

Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e vizio di motivazione. La difesa ha sostenuto che il giudice territoriale non avrebbe valorizzato gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, in particolare la natura omogenea dei reati di estorsione, l’identico modus operandi e la comune origine territoriale delle condotte.

La Motivazione della Corte

La Sezione I ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo dal consolidato principio secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede esecutiva, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e della circostanza che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali.

La Corte ha richiamato Sezioni Unite n. 28659 del 18/5/2017, precisando che non è sufficiente valorizzare uno solo degli indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. Ha poi richiamato Sez. I n. 35806 del 20/4/2016, secondo cui in sede di esecuzione grava sul condannato l’onere di allegare elementi specifici e concreti, non bastando il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti o all’identità dei titoli di reato.

Il Collegio ha ritenuto che l’ordinanza impugnata abbia motivato il rigetto evidenziando il differente movente e il diverso contesto delle condotte: nel primo caso un’attività di recupero crediti per conto di terzi, nel secondo condotte finalizzate al pagamento di somme scaturite da prestiti usurari. Ha inoltre valorizzato il dato temporale, dirimente, costituito dall’intervallo di un anno e mezzo e di due anni tra i fatti delle due pronunce.

La Sezione ha infine ribadito che l’identità del disegno criminoso postula una rappresentazione unitaria e preventiva delle condotte e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, richiamando Sez. I n. 15955 del 8/1/2016. A fronte di una motivazione scevra da vizi logici e giuridici, il ricorrente ha reiterato deduzioni generiche, senza confrontarsi con il dato temporale ritenuto decisivo. All’inammissibilità sono conseguite la condanna alle spese processuali e la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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