Dolo di evasione desumibile dalla condotta successiva del ricorrente (Cass. pen. Sez. VII n. 30875 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dolo specifico di evasione richiesto dall’art. 5 d.lgs. n. 74/2000 può essere accertato dal giudice di merito sulla base di elementi fattuali e anche successivi alla condotta, purché valutati con motivazione logica e coerente. La mancata presentazione delle dichiarazioni e la successiva inerzia di fronte all’invito a esibire le scritture contabili costituiscono indizi idonei a fondare la conclusione che l’agente mirasse a occultare la situazione patrimoniale dell’impresa. Non integra vizio di legittimità il ricorso che si limiti ad affermare l’assenza del dolo di evasione senza muovere alcuna critica specifica al ragionamento del giudice d’appello.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 16 maggio 2025, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un amministratore di società, ritenuto responsabile di più reati uniti dal vincolo della continuazione: l’omessa dichiarazione annuale ai fini IRES e IVA, con superamento della soglia di punibilità, e la distruzione o occultamento delle scritture contabili.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per aver il giudice di appello desunto in modo aprioristico il dolo specifico di evasione dalla sola omessa presentazione delle dichiarazioni, senza argomentare sul quid pluris che distingue la condotta dolosa da quella meramente colposa. Secondo la difesa, il ricorrente sarebbe stato un amministratore negligente, non animato dall’intento di evadere.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando anzitutto che il motivo è privo dei requisiti di specificità: prospetta deduzioni sfornite delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e risulta riproduttivo di censure già vagliate e disattese dal giudice del merito con corretti argomenti giuridici.
Nel merito della doglianza, la Corte osserva che il giudice d’appello aveva argomentato in ordine alla sussistenza del dolo specifico di evasione, richiamando l’argomentazione del primo giudice e valorizzando un dato fattuale specifico: il ricorrente, pur amministrando una società e intrattenendo rapporti con i terzi, non aveva presentato le dichiarazioni né, successivamente, esibito le scritture contabili quando era stato invitato a farlo. Da tale condotta il giudice ha tratto, in modo del tutto ragionevole, la conclusione che l’agente intendesse nascondere la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il ricorso, rileva la Corte, non muove alcuna critica a questo ragionamento e si limita ad asserire il mancato accertamento del dolo di evasione. La censura resta dunque non specifica e non incide sull’impianto motivazionale della sentenza impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 giugno 2000 e dell’assenza di elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa.
Nota della Redazione
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