Inammissibile il ricorso che non si confronta con la sentenza impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 8426 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità dei motivi, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di merito, senza confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata. Tra i requisiti del ricorso vi è infatti quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha l’onere di dedurre le censure su punti determinati della decisione e di indicare gli elementi posti a base delle proprie lagnanze. La mancanza di correlazione tra le ragioni della sentenza impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione integra il vizio di aspecificità e conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Un imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania, in data 13 febbraio 2024, aveva confermato la condanna per un reato maturato in un contesto familiare, consistito in un comportamento molesto realizzato per mezzo di messaggi e pedinamenti tra il 29 luglio e il 19 agosto 2020.

Il ricorrente censura la decisione di secondo grado. La questione arriva davanti alla Corte di cassazione, chiamata a verificare l’ammissibilità dell’atto di impugnazione sotto il profilo della specificità dei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che, tra i requisiti del ricorso per cassazione, vi è quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi. Il ricorrente non ha soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Rientra nell’ipotesi della genericità del ricorso non solo l’aspecificità dei motivi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. Sul punto la Corte richiama Sez. I n. 4521 del 20/01/2005 e Sez. I n. 39598 del 30/09/2004: il ricorso non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce all’inammissibilità.

Nel caso di specie, il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di merito, sicché gli stessi devono considerarsi non specifici. In particolare, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato il comportamento molesto posto in essere mediante messaggi e pedinamenti.

Il giudice di appello aveva inoltre ritenuto che il contesto familiare nel quale era maturato il reato non ne escludesse la configurabilità, e — considerata la gravità delle offese proferite nei confronti della vittima — aveva giudicato congrua l’applicazione di una pena superiore al minimo edittale. Su tali passaggi il ricorrente non si confronta.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata in euro tremila, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 13/06/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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