Asportazione radio del detenuto, necessaria motivazione sulla legalità (Cass. pen. Sez. 1 n. 18816 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il tribunale di sorveglianza si pronuncia sul reclamo avverso il regime di sorveglianza particolare deve fornire una motivazione espressa sulla conformità all’art. 14-quater, comma 4, ord. pen. delle singole restrizioni imposte, anche quando la questione sia stata dedotta con il reclamo. È nullo, per difetto di motivazione, il provvedimento che, pur investito della censura relativa alla legittimità dell’asportazione dell’apparecchio radio dalla cella — strumento la cui sottrazione è espressamente vietata dalla norma citata — non la esamini, senza che la motivazione possa essere desunta implicitamente dalle valutazioni svolte in ordine ad altre restrizioni.
Il Fatto
Il Ministero della giustizia aveva sottoposto un detenuto al regime di sorveglianza particolare per la durata di sei mesi, ai sensi dell’art. 14-bis ord. pen., con provvedimento che imponeva specifiche restrizioni e conteneva una clausola finale che affidava alla Direzione del carcere la possibilità di ampliarne l’afflittività.
Il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, adito con reclamo, aveva parzialmente accolto le doglianze, annullando le limitazioni relative all’uso della televisione, del personal computer, dei CD contenenti materiale processuale e della sedia ergonomica. Il giudice aveva, invece, ritenuto legittimo il regime speciale e la rimozione delle altre suppellettili, valorizzando l’atteggiamento aggressivo del detenuto. La prosecuzione del giudizio avveniva con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi di ricorso. Con essi, la difesa del detenuto aveva sollecitato una rivalutazione delle condotte poste a fondamento del provvedimento amministrativo, prospettandone un ridimensionamento della gravità o l’esistenza di esimenti. Il Collegio ha escluso che tale rivalutazione fosse consentita in sede di legittimità, rilevando come il tribunale avesse congruamente motivato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 14-bis, comma 1, lett. a), ord. pen., richiamando specifici episodi, quali condotte aggressive e il lancio di alimenti, sintomatici di una costante opposizione alle regole intramurarie e di un atteggiamento idoneo a turbare l’ordine e la sicurezza dell’istituto.
La Corte ha, inoltre, disatteso la censura relativa alla mancata motivazione sulle singole restrizioni, osservando che l’ordinanza impugnata aveva indicato le ragioni per cui gli oggetti sottratti all’uso del detenuto potevano essere utilizzati come strumenti atti a offendere. La sottrazione, pertanto, era stata ritenuta funzionale a limitare le occasioni di nuove condotte violente, non configurando un trattamento contrario al senso di umanità.
Il quinto motivo di ricorso è stato, invece, ritenuto fondato. La Corte ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza, pur essendo stato investito della questione, non aveva esaminato la censura relativa alla conformità all’art. 14-quater, comma 4, ord. pen. della restrizione consistente nell’asportazione della radio dalla cella, una sottrazione espressamente vietata dalla norma.
Su questo punto, l’ordinanza impugnata è risultata priva di motivazione, non potendo questa essere desunta implicitamente dalle valutazioni svolte in relazione alle altre limitazioni. La Corte ha pertanto disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla verifica dell’asportazione della radio, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila per un nuovo giudizio, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.
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Nota della Redazione
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