Inammissibile il ricorso che non si confronta con la decisione impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 8422 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi. Il ricorrente non ha soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi posti a base delle sue lagnanze. Integra il vizio di aspecificità non solo la genericità dei motivi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. Chi censura la decisione senza confrontarsi con le sue affermazioni incorre in tale vizio, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Viterbo, pronunciata in funzione di giudice dell’esecuzione. Il provvedimento impugnato aveva rigettato la richiesta del ricorrente, rilevando che non era decorso il termine di prescrizione della pena pecuniaria.
La questione giunge davanti alla Corte perché il ricorrente lamenta il vizio della decisione, ma senza confrontarsi con le argomentazioni del giudice dell’esecuzione. Il ricorso viene assegnato alla Sez. VII, che lo esamina in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione dei requisiti del ricorso per cassazione, ricordando che la specificità dei motivi è presidiata a pena di inammissibilità. Il ricorrente deve non solo individuare i punti determinati della decisione che intende censurare, ma anche esplicitare gli elementi concreti su cui fonda le proprie lagnanze.
I giudici richiamano la propria giurisprudenza: rientra nella genericità del ricorso sia l’aspecificità dei motivi, sia la mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell’atto di impugnazione, secondo il principio affermato da Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005 e da Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004. La conseguenza è l’inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Nel caso concreto, il ricorrente si limita a denunziare il vizio senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi argomentativi. Non si confronta con la parte del provvedimento in cui il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che non era decorso il termine di prescrizione della pena pecuniaria ex art. 173 cod. pen., poiché la cartella esattoriale era stata iscritta a ruolo e notificata e il Magistrato di sorveglianza aveva poi convertito la pena pecuniaria in quella della libertà controllata.
La Corte conferma il principio per cui, ai fini dell’estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, rileva quale fatto impeditivo il solo momento dell’inizio dell’esecuzione, non venendo in conto né il modo, coattivo o spontaneo, in cui tale inizio ha avuto luogo, né le successive tempistiche dell’esecuzione (Sez. 1 n. 22312 del 08/07/2020). Nella medesima direzione, per i reati commessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il termine decennale di prescrizione cessa di decorrere con l’inizio dell’esecuzione, ossia con l’iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento, che manifesta in modo univoco la volontà dello Stato di riscuotere il credito (Sez. 1, n. 22515 del 28/02/2024).
Il ricorso è pertanto inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma determinata in euro 3.000,00, non sussistendo elementi per escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
Nota della Redazione
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