Inammissibili i ricorsi sui motivi di merito e sul diniego delle attenuanti (Cass. pen. Sez. VII n. 2007 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di doppia conforme, il vizio di travisamento della prova è deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo se il ricorrente rappresenti con specifica deduzione che il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Il ricorso che si limiti a prospettare atti non valutati o non correttamente interpretati non è ammissibile quando tali atti non abbiano carattere di decisività. Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito. Il diniego delle attenuanti generiche e dell’attenuante del risarcimento del danno, se sorretto da motivazione ampia, non integra vizio di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 6 dicembre 2023, confermava la condanna pronunciata dal g.i.p. del Tribunale di Siracusa a carico di tre imputati per lesioni personali aggravate, minaccia aggravata e porto di arma clandestina.

Tutti e tre gli imputati proponevano ricorso per cassazione. Il primo articolava quattro motivi, lamentando tra l’altro il travisamento della prova quanto ai rilievi satellitari, il mancato riconoscimento del contributo di minima importanza ex art. 114 cod. pen., la mancata applicazione dell’attenuante ex art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. e il diniego delle attenuanti generiche. Gli altri due ricorrenti censuravano, con motivi sovrapponibili, il diniego delle attenuanti generiche e dell’attenuante del risarcimento.

La Motivazione della Corte

Il ricorso del primo imputato è dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ricorda la regola della doppia conforme: in presenza di doppia pronuncia conforme, il travisamento della prova è deducibile solo se il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Nel caso di specie il ricorrente si riferiva alla valutazione già compiuta dal g.i.p., sicché il dato era stato esaminato anche in primo grado e il vizio non è rilevabile in sede di legittimità.

La Corte richiama sul punto Sez. III n. 45537 del 28.09.2022 e Sez. VI n. 10795 del 16.02.2021, che delineano l’onere di specifica deduzione a carico del ricorrente. Sotto altro profilo, il ricorrente ha omesso di indicare le ragioni per cui la prova asseritamente travisata comprometterebbe l’impianto argomentativo della sentenza: le fasi dell’aggressione sono infatti riprese senza soluzione di continuità dalle videocamere.

Il secondo motivo è del pari inammissibile. Il provvedimento impugnato motiva ampiamente il diniego dell’attenuante ex art. 114 cod. pen.; ciò che si chiede non è la correzione di un vizio di motivazione, ma una rilettura degli elementi di fatto in senso più favorevole all’imputato. La Corte ribadisce che esula dai suoi poteri la rivisitazione del merito, come affermato dalle Sezioni Unite n. 6402 del 30.04.1997.

Quanto agli altri ricorsi, trattati congiuntamente perché sovrapponibili, la Corte rileva che la sentenza di appello ha ampiamente motivato, alle pagine 11 e 12, le ragioni del diniego delle attenuanti generiche e dell’attenuante del risarcimento del danno. Anche in questo caso l’intento è sollecitare una rivalutazione di elementi di fatto già esaminati dai giudici di merito, estranea al giudizio di legittimità.

All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi per escludere la colpa, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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