Confisca per equivalente e irretroattività nella prevenzione antimafia (Cass. pen. Sez. V n. 32846 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il principio di irretroattività della confisca per equivalente non va riferito all’epoca di acquisto dei beni materialmente aggrediti, bensì al periodo in cui si sono manifestati i presupposti della misura, cioè la pericolosità sociale e il connesso incremento patrimoniale. I beni surrogati costituiscono il mero oggetto materiale di una risposta sanzionatoria ammissibile solo se legalmente predefinita al tempo del comportamento antigiuridico che ne è presupposto. Ne deriva che la confisca per equivalente può colpire beni acquisiti in epoca antecedente, purché l’incremento patrimoniale originario si collochi nel periodo di pericolosità e sotto la vigenza della norma che la prevede. Nel giudizio di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, solo per violazione di legge, restando il vizio di motivazione deducibile nei soli casi di motivazione del tutto carente o meramente apparente.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria, decidendo sugli appelli del proposto e dei terzi interessati, aveva confermato in parte la confisca di prevenzione diretta e per equivalente di numerosi beni. I giudici di merito avevano escluso la confiscabilità dei rapporti finanziari intestati ai figli, ordinandone la restituzione, ma avevano mantenuto l’ablazione di immobili e strumenti finanziari formalmente riferibili alla moglie, convivente e priva di autonoma capacità economica. La pericolosità sociale qualificata del proposto derivava da una condanna definitiva per partecipazione ad associazione mafiosa, con riferimento a fatti del 2007-2008.

Il proposto e la moglie, quale terza interessata, hanno proposto ricorso per cassazione, censurando tra l’altro l’operatività dell’art. 25 d.lgs. n. 159/2011, la sproporzione tra redditi e acquisti, la tardività della misura patrimoniale rispetto a quella personale e la ritenuta disponibilità dei cespiti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione della confisca per equivalente e della sua pretesa retroattività. I ricorrenti sostenevano che, essendo i beni entrati nella disponibilità della moglie nel 1997, l’applicazione della misura violasse il principio di irretroattività, perché all’epoca la confisca per equivalente non era prevista. La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa: il sequestro e la confisca per equivalente sono stati introdotti nell’ordinamento di prevenzione con l’aggiunta del comma 10 all’art. 2-ter legge n. 1423 del 1956, ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella legge n. 125 del 2008, e poi trasposti nell’art. 25 d.lgs. n. 159/2011.

La Corte richiama la regula iuris della continuità normativa tra il testo originario e quello risultante dalle modifiche della legge n. 161 del 2017, stante l’identità di ratio e il rapporto di continenza. Sottolinea poi la differenza strutturale tra la confisca per equivalente di matrice prettamente penalistica e quella della prevenzione, dove il riferimento non è la commissione di un reato, ma l’esistenza di una condizione soggettiva di pericolosità e la titolarità di beni sproporzionati o correlati a quella condizione.

Il passaggio centrale riguarda il parametro temporale. Secondo la Corte, una volta individuato l’incremento patrimoniale confiscabile ricadente nel periodo di pericolosità, è possibile traslare il valore su altri beni di legittima provenienza, svincolati dal presupposto della correlazione temporale. Non è dunque l’acquisto del 1997 a esprimere la condotta antigiuridica sanzionata. Il punto di frizione con il principio di legalità va individuato, in una prima prospettiva, nella pendenza del procedimento all’entrata in vigore della norma, ovvero, in altra ottica, nell’acquisto del bene nell’arco temporale di manifestazione della pericolosità.

Il Collegio svolge un’ulteriore considerazione: il parametro dell’irretroattività va riferito al momento in cui si verificano i presupposti dell’apprensione per equivalente, che emergono quando si registra l’alienazione fraudolenta dei beni colpiti direttamente. Nel caso concreto, le figlie interposte hanno venduto gli immobili nel 2020; tale alienazione ha reso impossibile l’apprensione diretta e ha costituito il presupposto di fatto per il ricorso alla confisca per equivalente, istituto entrato in vigore in epoca ampiamente precedente.

Quanto agli altri motivi, la Corte li ritiene infondati. La misura patrimoniale è autonoma rispetto a quella personale, come previsto dall’art. 2-bis, comma 6-bis, legge n. 575 del 1965, e non è soggetta a termini decadenziali. Il vizio di motivazione sulla sproporzione non è deducibile in cassazione, salvo i casi di motivazione apparente; i parametri ISTAT costituiscono valido strumento indiziario e l’onere di provare la lecita provenienza grava sull’interessato. Infine, la disponibilità per interposta persona dei beni intestati al coniuge è congruamente motivata. I ricorsi sono rigettati con condanna alle spese.

Nota della Redazione

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