Attenuanti generiche e mancata rinnovazione istruttoria in appello: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 8467 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell’adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti. È inammissibile, perché aspecifico e manifestamente infondato, il motivo che censuri la mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello per l’acquisizione di documentazione ritenuta dal giudice irrilevante ai fini del riconoscimento delle attenuanti.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 05.10.2023, ha confermato la condanna. Nel giudizio di secondo grado l’imputato aveva chiesto l’acquisizione di documentazione dalla quale sarebbe emersa l’archiviazione e l’assoluzione in altri procedimenti, nonché l’assenza di ulteriori carichi pendenti, al fine di ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte territoriale ha rigettato la doglianza, ritenendo quella documentazione irrilevante. Ha osservato che, pur in assenza di precedenti penali, non emergevano elementi idonei a giustificare il riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., non avendo l’imputato tenuto comportamenti apprezzabili in tal senso. Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione per la mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta il motivo relativo alla conferma in appello della condanna e alla dedotta violazione di legge per la mancata rinnovazione dell’istruttoria. Il ricorso è dichiarato inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato.

Il Collegio rileva che legittimamente la sentenza impugnata ha rigettato la doglianza, già formulata nell’atto di appello e reiterata in legittimità, con cui si chiedeva l’acquisizione in secondo grado di documentazione che, secondo la prospettazione dell’imputato, avrebbe consentito il riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte territoriale ha ritenuto quella documentazione — attestante l’intervenuta archiviazione e assoluzione dell’appellante in alcuni procedimenti penali e l’assenza di ulteriori carichi pendenti — del tutto irrilevante a tal fine.

La sentenza impugnata ha evidenziato che, nonostante l’assenza di precedenti penali, non emergevano elementi idonei a giustificare il riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., osservando che l’imputato non aveva tenuto comportamenti apprezzabili in tal senso, essendosi limitato a dare lettura di un proclama politico e non avendo posto in essere azioni positive di conciliazione o chiarimento con le forze dell’ordine.

Nel percorso argomentativo la Corte richiama i principi consolidati secondo cui, in tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell’adeguamento della pena non può mai essere presunta, ma necessita di apposita motivazione che evidenzi in positivo gli elementi giustificativi della mitigazione (Sez. I n. 46568 del 18.05.2017). Richiama altresì il principio per cui il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in legittimità purché non contraddittoria e dia conto degli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti (Sez. V n. 43952 del 13.04.2017).

La Corte territoriale ha quindi fatto buon governo di tali principi. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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