Misure di prevenzione: autonomia del patrimonio e pericolosità generica (Cass. pen. Sez. VI n. 1272 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione, le misure personali e quelle patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente, essendo venuto meno il nesso di necessaria presupposizione tra i due tipi di misura per effetto delle novelle del 2008 e della disciplina organica del d.lgs. n. 159/2011. L’applicazione della misura patrimoniale prescinde da ogni valutazione sull’attuale pericolosità sociale del destinatario, ma il giudice deve accertare in via incidentale l’inquadrabilità del proposto in una delle categorie soggettive legittimate. Il giudizio di pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011 esige, alla luce della Corte cost. n. 24 del 2019, che le categorie di delitto presentino un triplice requisito: delitti commessi abitualmente, profitti effettivamente generati e costituenti l’unica o rilevante fonte di reddito. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva della motivazione inesistente o meramente apparente.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, con decreto del 24 novembre 2023, aveva rigettato i ricorsi proposti nell’interesse di due soggetti e confermato il decreto del Tribunale di Venezia, Sezione Misure di Prevenzione, del 3 maggio 2023, con cui era stata disposta la confisca di prevenzione di una società e di alcuni beni a questa e a uno dei proposti intestati.
Avverso il decreto di appello i difensori hanno proposto ricorso per cassazione. I ricorrenti hanno censurato, tra l’altro, la dichiarazione di pericolosità sociale slegata dall’applicazione di una misura personale, l’utilizzo di atti di un procedimento penale pendente e la presunta provenienza illecita dei beni, deducendo di avere assolto all’onere di allegazione della lecita provenienza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, muovendo dalla premessa che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge, nozione che ricomprende la motivazione inesistente o meramente apparente, quando il provvedimento ometta di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo.
Quanto al primo motivo, il Collegio ha ribadito il principio di autonomia della misura patrimoniale rispetto a quella personale. Le novelle del 2008 e il d.lgs. n. 159/2011, all’art. 18, hanno spezzato il nesso di necessaria presupposizione tra i due tipi di misura, sicché il procedimento patrimoniale può essere avviato a prescindere da una proposta relativa a misure personali. Resta fermo che il giudice deve accertare in via incidentale l’inquadrabilità del proposto, ma l’applicazione della misura patrimoniale prescinde dall’attuale pericolosità sociale.
Il giudizio di pericolosità generica è stato ritenuto correttamente formulato. La Corte ha richiamato la Corte cost. n. 24 del 2019, che ha giudicato legittima la figura dell’art. 1, comma 1, lett. b), precisando il triplice requisito delle categorie di delitto: delitti commessi abitualmente, profitti effettivamente generati e costituenti l’unica o rilevante fonte di reddito. La giurisprudenza di legittimità si è assestata su tale principio (Sez. 5, n. 182 del 2020; Sez. 2, n. 27263 del 2019).
Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero fatto corretta applicazione di tali principi, valorizzando i precedenti penali, l’assenza di dichiarazioni dei redditi per lunghi periodi e i profitti derivanti da delitti contro il patrimonio. Ha inoltre chiarito che, ai fini del giudizio di pericolosità, il giudice può valutare anche gli elementi emergenti da procedimenti penali pendenti per reati significativi, nei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto.
Le ulteriori censure sono state giudicate non consentite, poiché refluiscono in un sindacato sulla motivazione e sul merito, estraneo al vizio di violazione di legge, unico devolvibile in materia. Quanto all’istanza di trattazione orale, il Collegio ha applicato l’art. 611 cod. proc. pen., che prevede il contraddittorio cartolare, richiamando la Corte cost. n. 93 del 2010 nel senso che il principio di pubblicità riguarda la sola fase di merito. Segue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.