Sostituzione pena detentiva breve: necessario motivo specifico in appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 10332 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d’appello non può disporre la sostituzione ex officio nel caso in cui, nell’atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo. La conversione della pena detentiva non rientra, infatti, nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell’appello. È onere dell’appellante supportare la richiesta di sostituzione con specifiche deduzioni; il mancato assolvimento di tale onere comporta l’inammissibilità originaria della richiesta.
Il Fatto
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 26/11/2024, ha confermato la condanna pronunciata nei confronti dell’imputato. Avverso tale pronuncia, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi. Con il primo, sosteneva la mancata declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela. Con il secondo, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con il terzo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con il quarto, infine, l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la Corte territoriale aveva correttamente rilevato la procedibilità d’ufficio della fattispecie contestata, risultando, peraltro, la rituale presentazione della querela in data 12.2.2019. In relazione al secondo motivo, concernente la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha rilevato come lo stesso fosse riproduttivo di censure già dedotte in appello e comunque implicante una valutazione discrezionale tipica del merito, insindacabile in legittimità. La motivazione addotta dalla Corte di merito, che aveva escluso la tenuità dell’offesa per le modalità della condotta, è stata ritenuta congrua e priva di illogicità.
Quanto al terzo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti di cui all’art. 62, n. 4 e n. 6, cod. pen., la S.C. ne ha rilevato la natura riproduttiva e la mancanza di specificità, in quanto privo di censure effettive avverso la motivazione congrua e conforme ai principi consolidati. La valutazione circa la sussistenza dei presupposti di fatto per l’applicazione delle circostanze è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità. La Corte ha citato, a sostegno, diversi precedenti di legittimità in materia.
Il quarto motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità, in quanto la censura sulla mancata sostituzione della pena detentiva non era stata previamente dedotta come motivo di appello. Tale deduzione è prescritta a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. La Corte ha richiamato il principio di diritto espresso da Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820, secondo cui il giudice d’appello non può disporre la sostituzione d’ufficio senza una specifica e motivata richiesta nell’atto di gravame, non rientrando la conversione nel novero dei benefici tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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