Decorrenza del termine di impugnazione e avviso di deposito non dovuto (Cass. pen. Sez. VII n. 8524 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di termine per l’impugnazione, quando il deposito della motivazione della sentenza di appello avvenga entro il termine stabilito, la circostanza che la cancelleria abbia notificato all’imputato l’avviso di deposito della motivazione è irrilevante, non essendo tale adempimento dovuto. Il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dalla legge e non può essere modificato, di fatto, dall’erronea spedizione dell’avviso di deposito. L’art. 585, comma 1, lett. b), art. 544, comma 3, e art. 598 cod. proc. pen. fissano la decorrenza in modo autonomo rispetto alle comunicazioni di cancelleria.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 19 giugno 2023, emessa con riserva di motivazione in novanta giorni, depositava la motivazione il 18 settembre 2023, primo giorno non festivo successivo alla scadenza del termine (cadente di domenica 17 settembre 2023). L’imputato proponeva ricorso per cassazione il 4 aprile 2024.
La cancelleria della Corte di appello aveva nel frattempo notificato all’imputato l’avviso di deposito della motivazione. La questione che giunge davanti alla Corte riguarda la decorrenza del termine per impugnare e l’incidenza di quella comunicazione, che il ricorrente assumeva rilevante per la tempestività del gravame.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva innanzitutto che la sentenza di appello era stata emessa con riserva di deposito della motivazione in novanta giorni e che il termine era stato rispettato. La motivazione è stata depositata il 18 settembre 2023, ovvero il primo giorno non festivo successivo alla scadenza, cadendo il 17 settembre 2023 di domenica. Trova applicazione il principio per cui la sentenza il cui termine di deposito venga a scadere in un giorno festivo si considera tempestivamente depositata nel giorno immediatamente successivo.
Su questa base la Corte esclude che il termine per impugnare possa farsi decorrere dalla notifica dell’avviso di deposito. Il termine ex art. 544 cod. proc. pen. era stato rispettato e, dunque, la notificazione dell’avviso non era dovuta. L’adempimento è necessario solo quando il dispositivo abbia indicato un termine non rispettato, come precisato da Sez. 4, n. 51325 del 09/10/2018, Rv. 274004 – 01.
La Corte richiama inoltre il principio, già affermato in sede di legittimità, secondo cui in caso di tempestivo deposito di un provvedimento giudiziario l’eventuale avviso di deposito, erroneamente spedito dalla cancelleria, non può valere a modificare di fatto il termine per l’impugnazione, la cui decorrenza è fissata per legge (da ultimo, Sez. 4, n. 40722 del 17/10/2024, Latella, Rv. 286998 – 01).
Quanto alla proroga dei termini prevista dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. per l’imputato assente, la Corte la ritiene inapplicabile alle sentenze emesse, come quella in esame, con rito cartolare non partecipato, richiamando Sez. 7, ord. 1585 del 07/12/2023 – dep. 12/01/2024, Procida, Rv. 285606 – 01.
Ne consegue che il termine per impugnare scadeva il 16 novembre 2023, mentre il ricorso è stato depositato il 4 aprile 2024. Il gravame è pertanto tardivo e, dichiarata l’inammissibilità con procedura de plano, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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