Inammissibile il ricorso sulla particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 8517 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Esula dai poteri della Corte di cassazione operare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. La mera prospettazione di una valutazione delle risultanze processuali ritenuta dal ricorrente più adeguata non integra vizio di legittimità, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione autonoma di nuovi parametri di ricostruzione. È pertanto inammissibile il ricorso che, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, contesti il diniego della particolare tenuità del fatto contrapponendo ai criteri adottati dal giudice di merito una diversa ponderazione delle circostanze. Il sindacato di legittimità resta circoscritto all’adeguatezza e alla coerenza logica della motivazione, insindacabile nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il delitto di art. 385 cod. pen. La Corte d’appello di Lecce ha confermato la condanna, rigettando la doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità. Il ricorso è stato assegnato alla Sezione VII e deciso con ordinanza.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il motivo è aspecifico e comunque manifestamente infondato. Il ricorrente non si confronta con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, ma si limita a proporre una lettura alternativa degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito.
Su questo punto la Corte richiama il principio pacifico secondo cui la valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che la prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali possa integrare vizio di legittimità (Sez. U n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone). Ribadisce inoltre che al giudice di legittimità sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’adozione autonoma di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. VI n. 5465 del 04/11/2020 – dep. 2021, F.).
Quanto al merito della particolare tenuità, la Corte osserva che la sentenza impugnata ha rigettato la doglianza con motivazione adeguata e non illogica, e quindi insindacabile in sede di legittimità (Sez. VI n. 18180 del 20/12/2018, Venezia). Il giudice di appello aveva valorizzato, in senso ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità, le modalità della condotta — consistite nell’evadere dal domicilio e, una volta individuato dagli operanti, nel darsi alla fuga effettuando manovre comunque pericolose, pur trattandosi di una bicicletta, imboccando una strada contromano — oltre alle già perpetrate violazioni delle misure cautelari e ai precedenti penali a carico.
La Corte conclude pertanto per l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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