Messa alla prova in appello richiede domanda formale dell’imputato (Cass. pen. n. 14218/2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione del procedimento con messa alla prova può essere disposta anche nel giudizio di appello, senza regressione del procedimento alle fasi precedenti. Quando una sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale renda accessibile la messa alla prova per il reato contestato, l’imputato che intenda avvalersene in appello deve formulare una specifica richiesta personalmente o mediante procuratore speciale. La richiesta deve essere corredata dal programma di trattamento o dalla richiesta di elaborazione dello stesso prevista dall’art. 464-bis, comma 4, cod. proc. pen. Un motivo nuovo sottoscritto dal solo difensore, diretto a ottenere l’annullamento della sentenza e la regressione del procedimento, non equivale a una domanda di messa alla prova. L’accoglimento di una simile richiesta determinerebbe una regressione non necessaria, incompatibile con i principi di conservazione degli atti e di economia processuale.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Dopo la sentenza di primo grado era intervenuta la sentenza n. 90 del 2025 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 168-bis, primo comma, cod. pen. nella parte in cui non consentiva la sospensione del procedimento con messa alla prova per tale fattispecie. Con motivi nuovi in appello, la difesa aveva pertanto chiesto l’annullamento della condanna e la trasmissione degli atti al pubblico ministero, al fine di consentire all’imputato di accedere all’istituto.
La Corte d’appello aveva respinto la richiesta e confermato la condanna. Il ricorso per cassazione contestava tale decisione, sostenendo che la sopravvenuta pronuncia costituzionale dovesse operare nei procedimenti non ancora definiti irrevocabilmente. Venivano inoltre proposte censure sull’applicazione della recidiva, sul diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, sulla determinazione della pena e sul mancato riconoscimento della continuazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara manifestamente infondato il motivo relativo alla messa alla prova sulla base di una ragione diversa e assorbente rispetto al richiamo, operato dalla Corte territoriale, alla natura processuale dell’istituto e al principio tempus regit actum. Richiamando il sistema delineato dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte osserva che il giudice d’appello può direttamente sospendere il procedimento e ammettere l’imputato alla prova, senza necessità di annullare la sentenza e far regredire il processo.
Nel caso concreto, tuttavia, il giudizio d’appello si era svolto in forma non partecipata e non risultava presentata alcuna formale richiesta di messa alla prova dall’imputato o da un procuratore speciale. I motivi nuovi erano stati sottoscritti esclusivamente dal difensore e non recavano in allegato né il programma di trattamento né una richiesta diretta alla sua elaborazione. Secondo la Corte, proprio la possibilità di ottenere la messa alla prova direttamente in appello imponeva all’interessato di attivare correttamente il relativo procedimento.
Il motivo nuovo non poteva essere qualificato come richiesta implicita di ammissione al beneficio. La Cassazione esclude quindi che la sopravvenienza della pronuncia costituzionale imponesse l’annullamento della sentenza e la regressione del procedimento in assenza di una rituale domanda dell’imputato. Una simile soluzione sarebbe risultata non necessaria e contraria ai principi di conservazione degli atti e di economia processuale.
La Corte ritiene manifestamente infondate o proposte per motivi non consentiti anche le ulteriori doglianze. In particolare, considera adeguatamente motivata l’applicazione della recidiva in ragione della reiterazione di analoga condotta e delle modalità del fatto, non sindacabile in sede di legittimità il giudizio sulle attenuanti generiche e congruamente motivati sia il trattamento sanzionatorio sia il diniego della sospensione condizionale. Quanto alla continuazione, il lasso temporale tra i fatti era stato valutato come indice di rinnovata ideazione criminosa. Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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