Revoca patente per guida in stato di ebbrezza aggravata resiste al bilanciamento (Cass. pen. Sez. VII n. 8652 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l’ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche quando, all’esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l’equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Il giudizio di bilanciamento non fa venir meno la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla presenza dell’aggravante. Ne consegue che il motivo che invochi la sostituzione della revoca con la sospensione della patente è non deducibile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello aveva riformato in parte la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Rovigo, rideterminando la pena inflitta all’imputato per il reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada, applicando le già concesse circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza all’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. La sentenza aveva confermato, tra l’altro, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di inosservanza ed erronea applicazione di legge: la mancata sostituzione della revoca con la sospensione della patente, quale conseguenza del bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravante.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. Il percorso argomentativo muove dalla natura obbligatoria della revoca della patente nell’ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale.
Il Collegio richiama il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità: la revoca deve essere disposta anche quando, all’esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l’equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Il bilanciamento non incide sulla sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi all’aggravante.
La Corte richiama sul punto Sez. IV n. 8491 del 03.03.2022, Rv. 282794-01, confermando l’orientamento. L’art. 186, comma 2-bis, cod. strada fonda dunque una risposta sanzionatoria che prescinde dall’esito del giudizio sulle circostanze.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero richiamate da Corte cost., sent. n. 186/2000. Il ricorso è quindi respinto nei termini indicati nel dispositivo.
Nota della Redazione
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