Assoluzione per particolare tenuità, onere del ricorrente e decisività del documento (Cass. pen. Sez. 7 n. 10923 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di travisamento della prova denunciabile in cassazione si risolve nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omessa valutazione di una prova esistente agli atti, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti processuali specificamente indicati dal ricorrente. Tale vizio è ravvisabile solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato. Il ricorso che lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l’omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione, ma deve identificare l’atto, individuare il dato probatorio incompatibile con la ricostruzione accolta, provarne la verità e indicare le ragioni per cui l’atto inficia in modo decisivo la coerenza della motivazione. È inammissibile il ricorso che censuri l’erronea valutazione di un elemento di prova senza prospettarne l’idoneità a disarticolare l’impianto logico della sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari aveva riformato la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Bari aveva assolto l’imputato, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., dal reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992, affermandone la penale responsabilità.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione ed inosservanza della legge penale. In particolare, ha lamentato che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente valutato la documentazione prodotta dalla Polizia Municipale, dalla quale sarebbe risultato che la persona indicata era passeggera a bordo di un diverso veicolo coinvolto nel sinistro e non dell’autovettura condotta dall’imputato. Ha chiesto, pertanto, l’annullamento della sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo proposto manifestamente infondato, rilevando che la sentenza impugnata contiene una motivazione esistente, lineare e coerente, conforme all’esauriente disamina dei dati probatori. Il ricorrente, invece, ha dedotto un preteso travisamento senza considerare i limiti entro i quali tale vizio è deducibile in sede di legittimità.
La Corte ha richiamato il principio per cui il travisamento della prova è efficace solo quando l’errore sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 2019, Rv. 277758-01). Ha altresì ribadito che il ricorrente è onerato di adempiere a un onere argomentativo specifico: identificare l’atto processuale di riferimento, individuare l’elemento fattuale incompatibile con la ricostruzione accolta, provare la verità di tale elemento e l’esistenza dell’atto, nonché indicare le ragioni della decisiva incidenza sull’impianto motivazionale (Sez. 6, n. 10795 del 2021, Rv. 281085).
Nella specie, il ricorrente si è limitato a censurare la valutazione dell’elemento di prova, omettendo di prospettare l’idoneità dello stesso a disarticolare l’apparato argomentativo. Il giudizio di responsabilità, infatti, si fondava su un tasso alcolemico accertato pari a 2,34 g/l, ampiamente superiore alla soglia di rilevanza penale, oltre che sull’aggravante di aver causato un incidente e di averlo commesso in orario notturno e sulla circostanza di aver condotto il veicolo senza copertura assicurativa.
Ne consegue che la lamentata erronea valutazione riguardava una circostanza non decisiva e comunque inidonea a scalfire il giudizio di penale responsabilità e l’esclusione della particolare tenuità del fatto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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