Concordato in appello e dissenso del P.G. non equiparabile al patteggiamento (Cass. pen. Sez. VI n. 585 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dissenso ingiustificato del Procuratore Generale sulla richiesta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. non è equiparabile al dissenso del Pubblico Ministero sulla richiesta di applicazione di pena in primo grado, con la conseguenza che non è costituzionalmente imposta una disciplina analoga a quella dell’art. 448 cod. proc. pen. Le due situazioni processuali sono profondamente diverse: nel giudizio di primo grado la responsabilità non è ancora accertata, mentre il concordato in appello consegue alla rinuncia parziale o totale ai motivi di impugnazione avverso una sentenza che ha già affermato la responsabilità e determinato il trattamento sanzionatorio. È pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 599-bis e 605 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 14.07.2023, aveva confermato la pronuncia di primo grado, ribadendo le responsabilità di cinque imputati per fatti fra loro eterogenei — dal traffico di stupefacenti alla estorsione aggravata dal metodo mafioso, fino alla truffa aggravata e alla cessione di hashish — tutti accomunati dal riferimento all’ambiente del crimine organizzato barese facente capo a un noto clan.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati. Un ricorrente ha chiesto che questa Corte sollevasse questione di legittimità costituzionale degli artt. 599-bis e 605 cod. proc. pen., assumendo di essere incorso in un dissenso ingiustificato del Procuratore Generale rispetto alla richiesta di concordato e di non avere potuto accedere alla riduzione di pena. Gli altri hanno dedotto vizi di motivazione e violazioni di legge in materia di fatto di lieve entità, qualificazione giuridica, trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto riconosciuto che il ricorso per cassazione può avere ad oggetto anche soltanto l’eccezione di illegittimità costituzionale di una disposizione applicata dal giudice di merito, sempre che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dall’invocata declaratoria consegua una pronuncia favorevole per il ricorrente in termini di annullamento, anche parziale, della sentenza. Richiamando sul punto Sez. VI n. 31683 del 31.03.2008, Rv. 240780, ha ritenuto la questione astrattamente ammissibile.
Nel merito, tuttavia, lha giudicata manifestamente infondata, perché basata su una inammissibile equiparazione tra situazioni processuali profondamente diverse. Nel giudizio di primo grado, in cui non vi è ancora pronuncia, il dissenso immotivato del Pubblico Ministero verso la richiesta di applicazione di pena può essere sindacato dal giudice che, se reputa la richiesta fondata, pronuncia immediatamente sentenza ai sensi dell’art. 448, comma 1, cod. proc. pen. Diverso è il caso del concordato in appello, che presuppone una sentenza di condanna già intervenuta, con affermazione di responsabilità e determinazione del trattamento sanzionatorio.
Quanto al fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte ha ribadito che la valutazione di offensività non può ancorarsi al solo quantitativo spacciato o detenuto, ma va riferita alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato, all’entità della droga movimentata, al numero di assuntori e alla rete organizzativa. Non può ritenersi di lieve entità il fatto commesso nella gestione di una piazza di spaccio caratterizzata da articolata organizzazione (Sez. VI n. 13982 del 20.02.2018, Rv. 272529; Sez. VI n. 28251 del 09.02.2017, Rv. 270397; Sez. II n. 5869 del 2023, Rv. 285997).
La Corte ha poi respinto le censure sulla responsabilità per estorsione, ribadendo che il sindacato di legittimità è circoscritto al controllo dell’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di rileggere nel merito le risultanze processuali (Sez. Un. n. 6402 del 30.04.1997, Rv. 207944). Ha inoltre ritenuto inammissibile il ricorso che invocava il travisamento della prova in termini inconferenti, avendo la Corte territoriale valorizzato congruamente gli elementi acquisiti. In conclusione, ha rigettato i ricorsi infondati e dichiarato inammissibili gli altri, con le conseguenti condanne alle spese e alla cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice
- Art. 599-bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello
- Art. 605 c.p.p. – Sentenza