Omesso esame di memoria: errore decisivo solo se altera l’esito (Cass. pen. Sez. 5 n. 8343 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa valutazione di memorie difensive non costituisce causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può incidere esclusivamente sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione. In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625-bis cod. proc. pen., l’errore rilevante è solo quello decisivo, che abbia condotto a una pronuncia diversa da quella che sarebbe stata adottata se non fosse occorso. L’omesso esame di una memoria difensiva integra l’errore di fatto solo quando risulti evidente che la decisione sarebbe stata diversa se l’atto difensivo fosse stato vagliato. È inammissibile il ricorso straordinario che non indichi quale specifico elemento contenuto nella memoria sarebbe stato decisivo.
Il Fatto
Un condannato proponeva ricorso straordinario avverso l’ordinanza con cui la Settima Sezione della Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione che ne aveva rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati. Il ricorrente lamentava, in particolare, la mancata disamina, da parte della Corte, della memoria ex art. 611 cod. proc. pen. depositata prima dell’udienza camerale, a causa della mancata consegna all’indirizzo PEC originariamente indicato.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, richiamando il consolidato orientamento di legittimità per cui l’omesso esame di una memoria non è deducibile come nullità, ma può rilevare solo ai fini della congruità della motivazione. Ha precisato che l’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è esclusivamente quello decisivo, ossia tale da determinare una pronuncia diversa da quella che sarebbe stata adottata in assenza dell’errore stesso.
Tale principio è stato ritenuto applicabile anche all’omesso esame di una memoria difensiva: l’errore è rilevante solo quando risulti evidente che la decisione sarebbe stata diversa se l’atto fosse stato considerato. Nel caso di specie, la memoria conteneva deduzioni assertive, generiche e meramente reiterative delle doglianze già articolate, prive di elementi nuovi e decisivi in grado di superare l’originario vaglio di inammissibilità.
La Corte ha evidenziato che la memoria si limitava a contestare il rilievo di inammissibilità con affermazioni di carattere generale sulla specificità dei motivi, senza indicare quale specifico elemento sarebbe stato decisivo né in che modo la sua valutazione avrebbe condotto a una decisione diversa. Le ragioni dell’inammissibilità erano fondate su plurime convergenti ragioni, tra cui l’insussistenza dei criteri per la configurabilità di un’unitaria volizione e la natura di censure di merito, non deducibili in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 611 c.p.p. – Procedimento
- Art. 625-bis c.p.p. – Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto