Ricorso che reitera i motivi di appello senza confronto critico è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 8657 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Il motivo di ricorso che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare le censure già prospettate con l’atto di appello e motivatamente respinte in secondo grado, si destina all’inammissibilità, venendo meno la funzione stessa dell’impugnazione. A pena di inammissibilità, i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. La generica doglianza di carenza o illogicità della motivazione non assolve l’onere di confronto puntuale.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva assolto l’imputato da uno dei reati contestati e rideterminato la pena per il residuo delitto, riconoscendone la responsabilità penale con motivazione articolata.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità, prospettando in particolare un’ipotesi di reato impossibile ex art. 49, comma 2, cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. Il ricorso, osserva il Collegio, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l’atto di appello, si è limitato a reiterare le medesime considerazioni critiche già espresse avverso la sentenza di primo grado.

Il percorso argomentativo muove dalla funzione tipica dell’impugnazione, individuata nella critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584-01), secondo cui contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Se il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità.

Il Collegio ribadisce quindi che è inammissibile il ricorso che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato e limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione, richiamando sul punto Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970-01, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260608-01 e Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838-01.

All’inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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