Motivazione apparente della sentenza assolutoria che riforma la condanna (Cass. pen. Sez. II n. 1788 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riformi integralmente una sentenza di condanna, pronunciando l’assoluzione, è tenuto a offrire una motivazione puntuale e adeguata della difforme conclusione, previa, ove occorra, la rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., dando razionale giustificazione del diverso esito rispetto a quello del primo giudice. La motivazione che non si confronti con gli argomenti della sentenza di condanna, limitandosi a dare credito a una deduzione difensiva generica, è apodittica e manifestamente illogica. Ai fini del reato di invasione di terreni o edifici, la nozione di «invasione» non richiede modalità esecutive violente, che possono anche mancare, ma si riferisce al comportamento arbitrario di chi si introduce nell’altrui proprietà contra ius, in quanto privo del diritto di accesso.
Il Fatto
La sentenza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Roma in riforma del verdetto di condanna del Tribunale, aveva assolto l’imputato dal reato di invasione di terreni o edifici per insussistenza del fatto. Secondo la Corte di merito l’immobile, in corso di ristrutturazione, non era oggetto di alcuna occupazione in atto; quanto alla presenza dell’imputato sul posto, non poteva escludersi che egli fosse un mero esecutore materiale dei lavori, non emergendo che questi fossero eseguiti nel suo interesse.
Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello, deducendo la manifesta illogicità della motivazione. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137/2020, convertito con legge n. 176/2020, e in mancanza di tempestiva richiesta di discussione orale, le parti hanno depositato conclusioni scritte.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso. Muove dal principio, espresso dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice di appello che riformi integralmente una condanna deve offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, provvedendo, ove occorra, alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. Richiama in proposito le Sezioni Unite n. 14800 del 2017 (Troise) e le Sez. IV n. 2474 del 2022 (Nappa) e n. 24439 del 2021 (Vollero).
Quanto al reato, la Corte ricorda che la nozione di «invasione» non richiede modalità esecutive violente, potendo queste mancare, ma individua il comportamento arbitrario di chi si introduce nell’altrui proprietà contra ius, privo del diritto di accesso, e cita al riguardo le Sez. II n. 46692 del 2019 (Tomasello), n. 29657 del 2019 (Cerullo), n. 40771 del 2018 (Vetrano), n. 53005 del 2016 (Crocilla) e n. 41107 del 2024 (Gregori).
Il primo giudice, in fatto, aveva tratto la prova dell’occupazione abusiva da una serie di elementi: l’incontro degli operanti durante lo sgombero dell’immobile di proprietà comunale, già assegnato a persona deceduta; la disponibilità delle chiavi del cancello; l’esecuzione di lavori con attrezzature proprie; e, soprattutto, la volontà di non uscire manifestata dall’imputato, sorpreso all’interno e comportatosi come se dell’immobile avesse la disponibilità, con successiva richiesta di restituzione dei beni mobili lasciati all’interno.
Su questi argomenti la Corte territoriale ha invece fornito una motivazione scarna e apodittica, che ha dato credito alla deduzione difensiva — connotata da evidente genericità — secondo cui l’imputato poteva trovarsi nell’immobile a qualunque titolo, anche come mero operaio incaricato da altro soggetto, reale occupante sine titulo. Il vizio di motivazione è ravvisato anche sul punto in cui la sentenza esclude l’occupazione basandosi sulla presenza dei lavori in corso, circostanza che invece non esclude affatto una pregressa illegittima occupazione.
La sentenza impugnata è pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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