Parte civile inerte nel rito cartolare, nessuna rifusione delle spese (Cass. pen. Sez. III n. 1038 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parte civile che, nel giudizio d’appello trattato con il rito cartolare, non svolga alcuna attività difensiva — non depositando memorie né formulando conclusioni — non ha diritto alla rifusione delle spese processuali, mancando il presupposto della sua partecipazione effettiva al grado. La manifesta illogicità della motivazione censurabile ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è soltanto quella percepibile ictu oculi, non potendo la Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito. È inammissibile il ricorso che tende al solo mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidenza sul dispositivo, per difetto di interesse concreto. L’annullamento limitato alle statuizioni civili non consente di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, stante l’autonomia del rapporto processuale penale rispetto a quello civile.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania aveva ritenuto l’imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 171 ter, comma 1, lett. d), e comma 2, lett. a), legge n. 633/1941, per aver detenuto per la vendita supporti contenenti file musicali, film e giochi privi del contrassegno SIAE, condannandolo alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 600 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

La Corte d’appello di Catania, in parziale accoglimento dell’impugnazione, aveva riconosciuto l’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 648 cod. pen. e rideterminato la pena in nove mesi di reclusione ed euro 400 di multa, condannando altresì l’imputato a rifondere alla parte civile le spese del grado. Avverso tale pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile. La Corte rileva che il giudizio d’appello fu trattato nelle forme del rito cartolare e che, come emerge dalla sentenza e dal verbale di udienza, la parte civile non pose in essere alcuna attività. La statuizione di condanna alle spese è pertanto priva di giustificazione.

Il secondo motivo contesta il deficit di motivazione in ordine ai reati contestati, sostenendo che non era stato verificato il contenuto dei supporti sequestrati e che non poteva escludersi che fossero vuoti o che le opere non fossero tutelate dal diritto d’autore. La Corte territoriale aveva desunto la corrispondenza tra descrizione delle copertine e contenuto dei supporti dalle complessive circostanze dell’azione e dalle modalità del controllo.

La Corte di cassazione ritiene che tale argomentazione non presenti alcuna frattura logica evidente tra premesse e conseguenze e si sottragga quindi alle censure difensive. L’illogicità della motivazione, censurabile ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, percepibile ictu oculi, non potendo il giudice di legittimità sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito (Sez. 2 n. 25825 del 28.02.2024, Bello).

La doglianza difensiva, inoltre, si esaurisce nel prospettare una ricostruzione alternativa, peraltro ipotetica e generica. Perché sia ravvisabile la manifesta illogicità, la ricostruzione contrastante deve essere inconfutabile e ovvia, non una semplice ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 1 n. 13528 dell’11.11.1998, Maniscalco). Le medesime considerazioni valgono per la qualificazione giuridica del fatto, risultando i reati di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 171 ter legge n. 633/1941 puniti con la stessa pena; è inammissibile il ricorso che mira al solo mutamento della qualificazione senza incidere sul dispositivo (Sez. 3 n. 43886 del 09.10.2024, Chen; Sez. 5 n. 28600 del 07.04.2017, D’Ilio).

Infine, l’ammissibilità dell’impugnazione in relazione alle statuizioni civili non consente, attesa l’inammissibilità del motivo sulla responsabilità penale, di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza impugnata, ostandovi l’autonomia del rapporto processuale penale rispetto a quello civile (Sez. 2 n. 29518 dell’11.05.2023, Lefons). La Corte annulla senza rinvio la sentenza limitatamente alle statuizioni civili e dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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