Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 8679 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Esula dai poteri della Corte di Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46/2006, resta immutata la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione, restando preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto o l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione. È pertanto inammissibile il ricorso che si risolva nella prospettazione di una diversa e più favorevole valutazione delle risultanze processuali, senza confrontarsi con l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, con sentenza del 14 dicembre 2023, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ragusa per il reato di furto in abitazione, aggravato ai sensi degli artt. 61 n. 5, 110, 624-bis, commi 1 e 3, 625 n. 2 e 5 cod. pen.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della propria responsabilità penale, fondata, a suo dire, su riscontri probatori incerti e inidonei a comprovarla al di là di ogni ragionevole dubbio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. Il ricorrente, in sostanza, invocava una considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova.
La Corte ha ribadito che l’apprezzamento degli elementi di fatto è riservato in via esclusiva al giudice di merito e che la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità (Sez. U n. 6402 del 1997).
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. introdotta dalla legge n. 46/2006, resta immutata la natura del sindacato esercitabile sui vizi della motivazione, essendo preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. V n. 17905 del 2006).
In sede di legittimità, dunque, non sono consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. VI n. 22445 del 2009). Il ricorrente, nel caso concreto, non si era confrontato con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità.
All’inammissibilità del ricorso sono seguite, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Nota della Redazione
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