Imputato assente: quindici giorni in più se difeso d’ufficio (Cass. pen. n. 29090/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’aumento di quindici giorni del termine per impugnare previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. si applica quando l’imputato sia stato dichiarato assente e non abbia preso parte all’intero giudizio di primo grado.
La ratio della disposizione consiste nel consentire al difensore che abbia rappresentato l’imputato assente un più ampio margine temporale per reperirlo, verificare la volontà di proporre impugnazione e acquisire il necessario mandato.
La precedente nomina di un difensore di fiducia munito di procura speciale per la richiesta di un rito alternativo non esclude l’applicazione dell’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. quando, prima dell’udienza di discussione, tale difensore abbia rinunciato al mandato e l’imputato sia stato poi assistito da un difensore d’ufficio.
La tempestività dell’impugnazione deve essere verificata tenendo conto dell’aumento di quindici giorni previsto per l’imputato assente e, quando ricorrano i presupposti, della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Il Fatto
La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dall’imputato contro la sentenza di primo grado, ritenendo applicabile il termine ordinario di quarantacinque giorni. Aveva escluso l’aumento previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. sul presupposto che l’imputato avesse in precedenza conferito al proprio difensore di fiducia una procura speciale finalizzata anche alla richiesta di un rito alternativo.
Con il ricorso per cassazione la difesa evidenziava che il difensore originariamente nominato aveva rinunciato al mandato prima dell’udienza di discussione e che, in quella sede, l’imputato, dichiarato assente, era stato assistito da un difensore d’ufficio. Sosteneva pertanto che dovesse trovare applicazione il termine maggiorato previsto per l’imputato giudicato in assenza.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso. Dall’esame degli atti risulta che, al momento dell’udienza di discussione, il precedente difensore di fiducia munito di procura speciale aveva già rinunciato al mandato e che l’imputato era stato rappresentato da un difensore nominato d’ufficio. Tale situazione rende applicabile l’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., poiché viene in rilievo proprio l’esigenza che giustifica l’aumento del termine: consentire al difensore d’ufficio di reperire l’assistito rimasto assente, verificare la sua volontà di impugnare e procurarsi il mandato necessario.
La Corte esclude quindi che la procura speciale rilasciata in una precedente fase del procedimento possa continuare a produrre l’effetto di escludere il regime previsto per l’assenza dopo la rinuncia del difensore che ne era titolare. Ciò che rileva è la concreta situazione processuale nella quale l’imputato si trova al momento della definizione del giudizio di primo grado e della successiva proposizione dell’impugnazione.
Applicando il termine maggiorato di quindici giorni e tenendo conto della sospensione feriale, la Cassazione accerta che l’appello era stato depositato prima della scadenza e doveva pertanto considerarsi tempestivo. L’ordinanza che ne aveva dichiarato l’inammissibilità viene annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi alla Corte d’appello competente per la celebrazione del giudizio.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.