Indulto e annullamento parziale: irrevocabile l’accertamento sulla responsabilità (Cass. pen. Sez. III n. 8862 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento parziale, le parti della decisione non investite dall’annullamento e non in connessione essenziale con quelle da riesaminare acquistano autorità di cosa giudicata, anche in assenza di espressa declaratoria nel dispositivo rescindente. Ove l’annullamento abbia riguardato unicamente il trattamento sanzionatorio, diviene irrevocabile l’accertamento sulla sussistenza del reato e sulla sua attribuzione all’imputato, con conseguente irrilevanza delle questioni relative al sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità. In tema di indulto, al giudice della cognizione non è consentito accordare il beneficio delegando al giudice dell’esecuzione la quantificazione del segmento di pena dichiarato estinto, non essendo prevista alcuna norma che autorizzi tale delega. La sentenza che ometta di detrarre i periodi di indulto già concessi e non motivi sul punto è annullata con rinvio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, applicava al condannato l’indulto previsto dalla legge n. 241 del 2006 nella misura di 11 mesi e 29 giorni di reclusione e 900 euro di multa, rideterminando la pena complessiva per il reato di furto aggravato e per i reati unificati in continuazione. Rigettava altresì la richiesta di sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela in relazione al reato di cui al capo M).
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Ha dedotto la mancata declaratoria di non procedibilità per difetto di querela, l’erronea determinazione del periodo di indulto già fruito e l’omessa detrazione dei periodi di indulto già concessi in relazione a precedenti condanne unificate a titolo di continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alle questioni concernenti l’applicazione dell’indulto e inammissibile nel resto. Il primo motivo è manifestamente infondato. In caso di annullamento parziale con rinvio, le parti della decisione non oggetto di annullamento, non in connessione essenziale con quelle per le quali è stato disposto il nuovo giudizio, acquistano autorità di cosa giudicata. Poiché l’annullamento aveva riguardato unicamente il trattamento sanzionatorio, è divenuto irrevocabile l’accertamento sulla responsabilità, con conseguente irrilevanza del mutato regime di procedibilità a querela introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022.
La Corte richiama sul punto Sez. I n. 47344 del 05.12.2024, resa in fattispecie analoga concernente il reato di furto e il giudizio di rinvio svoltosi dopo l’entrata in vigore delle norme sulla procedibilità a querela. Richiama inoltre Sez. Un. n. 16208 del 27.03.2014, secondo cui non trova applicazione la legge penale modificativa più favorevole entrata in vigore dopo la sentenza di annullamento con rinvio ai soli fini della determinazione della pena. Coerenti con tale impostazione sono anche Sez. I n. 1628 del 03.12.2019, Sez. II n. 14987 del 09.01.2020 e Sez. VI n. 34475 del 23.05.2024, che escludono rispettivamente la revoca ex art. 673 cod. proc. pen. e la prova nuova ex art. 630 cod. proc. pen. in presenza di sopravvenuta procedibilità a querela.
Il secondo motivo è accolto. La Corte d’appello aveva riconosciuto le incongruenze del casellario giudiziario e aveva disposto ordinanza istruttoria, ma poi aveva affermato di non essere giudice della corretta applicazione dell’indulto operata da altre autorità, rinviando alla sede esecutiva. Così facendo non ha chiarito la esatta quantificazione del beneficio. La Corte ribadisce il principio di Sez. II n. 27813 del 21.03.2019: nessuna norma consente al giudice della cognizione di delegare al giudice dell’esecuzione la determinazione del segmento di pena estinto, pena una non consentita abdicazione all’esercizio della giurisdizione.
Anche il terzo motivo è fondato. La sentenza impugnata ha omesso di detrarre i periodi di indulto già concessi in relazione alle condanne i cui reati sono stati unificati per continuazione, senza fornire alcuna motivazione sul punto, malgrado la questione fosse stata posta e rilevata nella stessa ordinanza istruttoria. Ne consegue l’annullamento della sentenza limitatamente all’applicazione dell’indulto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania, perché proceda agli accertamenti necessari e dia puntuale risposta alle questioni indicate.
Nota della Redazione
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