Inammissibili i ricorsi sulla lieve entità e ruolo di direttore nel concorso (Cass. pen. Sez. III n. 8861 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la valutazione dell’offensività della condotta non può essere ancorata al solo quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma va riferita alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all’entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti e alla rete organizzativa impiegata. Ai fini dell’applicazione dell’aggravante dell’art. 112, primo comma, n. 2), cod. pen., l’attività di direzione si caratterizza per lo svolgimento e l’esternazione di attività preparatorie, ed è sufficiente che i concorrenti siano in numero di due persone, poiché la dizione “persone” include anche il dirigente, promotore od organizzatore. La sentenza di condanna fondata su conversazioni intercettate, interpretate alla luce degli accertamenti di polizia giudiziaria e di accettabili massime di esperienza, è congruamente motivata.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 19 dicembre 2023, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Palermo del 15 marzo 2023, che aveva dichiarato la penale responsabilità di tre imputati per reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, condannandoli alle pene ritenute di giustizia. Le condotte accertate riguardano una pluralità di episodi di consegna e cessione di cocaina, hashish e marijuana, contestati a vario titolo e legati da continuazione, con applicazione della recidiva e dell’aggravante della direzione del concorrente a carico di uno degli imputati.

Avverso la sentenza di secondo grado i tre condannati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’equivocità delle conversazioni intercettate poste a fondamento della responsabilità, la mancata riqualificazione dei fatti nella figura della lieve entità, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la determinazione degli aumenti di pena per la continuazione e l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 112, primo comma, n. 2), cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto le censure sulla affermazione di responsabilità, fondate sull’assunta equivocità dei dialoghi intercettati, qualificati dai ricorrenti come unica fonte di prova priva di riscontri. I giudici di legittimità rilevano che la sentenza impugnata ha ricostruito in modo analitico gli elementi posti a base della condanna, interpretando le conversazioni alla luce degli accertamenti di polizia giudiziaria e di accettabili massime di esperienza, con puntuale risposta alle obiezioni della difesa.

La Corte chiarisce un passaggio decisivo: laddove la sentenza d’appello aveva rappresentato l’equivocità delle conversazioni, il riferimento non riguardava la generalità dei dialoghi, ma spiegava le assoluzioni pronunciate in primo grado per alcune contestazioni, non impugnate dal Pubblico Ministero. Le censure, pertanto, si risolvono in una riproposizione di doglianze già esaminate e si confrontano solo con parte degli elementi istruttori valorizzati.

Sul diniego della lieve entità, la Corte richiama il principio secondo cui la valutazione di offensività non può essere ancorata al solo quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato, avuto riguardo all’entità della droga movimentata, al numero di assuntori riforniti e alla rete organizzativa. Nella specie i quantitativi non erano modesti, i reati erano commessi in modo organizzato con la cooperazione di tre persone e le sostanze erano di vario tipo.

Quanto all’aggravante dell’art. 112, primo comma, n. 2), cod. pen., la Corte osserva che l’attività di direzione si caratterizza per lo svolgimento e l’esternazione di attività preparatorie e che è sufficiente che i concorrenti siano in numero di due, poiché la dizione “persone” include anche il dirigente, promotore od organizzatore. Immune da vizi è quindi la motivazione che ha ravvisato la direzione nella fase delle trattative e nell’impiego di un corriere per le consegne.

Infine, la Corte reputa prive di specificità le censure sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione degli aumenti per la continuazione, non confrontandosi con le argomentazioni della sentenza impugnata. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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