Inammissibile la rimessione in termini se il difensore non prova la diligenza (Cass. pen. Sez. I n. 30374 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’erronea comunicazione, da parte del giudice, dell’intervenuta irrevocabilità della sentenza non integra di per sé la causa di rimessione in termini, poiché l’istante deve allegare e dimostrare di aver adempiuto all’onere di diligenza necessario per proporre tempestiva impugnazione. Il difensore, a fronte di un dato che agevolmente si palesa non veritiero, deve attivarsi secondo ordinaria diligenza per verificare la reale posizione processuale dell’assistito. L’istanza di rimessione in termini proposta ai sensi dell’art. 175, comma 4, cod. proc. pen. è pertanto inammissibile quando il difetto di diligenza ha concorso a determinare la scadenza del termine. Alla richiesta di rimessione in termini non si applicano la sanzione prevista dall’art. 616, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen. né la condanna alle spese processuali, non avendo essa natura di mezzo di impugnazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con provvedimento del 30 gennaio 2026, ha trasmesso alla Corte di cassazione l’istanza di rimessione in termini formulata dal difensore dell’imputato per proporre ricorso avverso la sentenza di appello del 3 giugno 2025, divenuta irrevocabile il 2 dicembre 2025.
Secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale, decidendo su un’istanza di sostituzione della misura cautelare, aveva erroneamente attestato l’intervenuta irrevocabilità della sentenza, inducendo così la difesa a omettere la tempestiva impugnazione. La questione approda in Cassazione quale istanza di rimessione in termini.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza. Ha anzitutto ricostruito che la sentenza di appello era divenuta irrevocabile il 3 settembre 2025 esclusivamente per il coimputato, a seguito di rinuncia, mentre nei confronti dell’istante soltanto il 2 dicembre 2025.
Il punto decisivo, però, è processuale. Pur a fronte dell’erronea comunicazione di irrevocabilità, il difensore non ha allegato elementi idonei a dimostrare l’adempimento dell’onere di diligenza necessario per il tempestivo ricorso.
La Corte osserva che, alla data della comunicazione errata, il termine per ricorrere non era ancora scaduto, ai sensi degli artt. 585 e 544, comma 3, cod. proc. pen., essendo stato fissato in novanta giorni il termine per il deposito della sentenza. Il difensore, secondo ordinaria diligenza, avrebbe potuto recarsi in cancelleria per ottenere informazioni corrette ed evitare la scadenza del termine.
La Corte esclude, infine, la condanna alle spese processuali e la sanzione dell’art. 616, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen.: la disposizione, di natura sanzionatoria, opera solo quando sia il ricorso a essere dichiarato inammissibile o rigettato, mentre nella specie il procedimento è stato attivato con una semplice richiesta. Analogamente è inapplicabile l’art. 592 cod. proc. pen., non avendo la richiesta natura di mezzo di impugnazione.
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Nota della Redazione
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