Continuazione: insindacabile in Cassazione il diniego se manca prova del disegno unitario (Cass. pen. Sez. VII n. 9203 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego dell’unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione è sostenuto da motivazione adeguata quando il giudice dell’esecuzione esclude la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, valorizzando la distanza temporale tra i fatti e la eterogeneità dei beni giuridici aggrediti. In sede di legittimità non è consentito sollecitare una lettura alternativa delle risultanze già vagliate, poiché il sindacato di legittimità non si estende al merito della ricostruzione fattuale. Il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa ricostruzione, senza individuare vizi logici emergenti dal provvedimento, è manifestamente aspecifico e va dichiarato inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione l’unificazione sotto il vincolo della continuazione di alcuni reati oggetto di separate condanne, indicati come sub 1), 2), 6) e 7). Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica e nella veste di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta, ritenendo che si trattasse di reati commessi in contesti temporali tra loro distanti e lesivi di beni giuridici di differente tipologia.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo nullità per violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., oltre a vizio di motivazione per manifesta illogicità. A sostegno, il ricorrente ha osservato che i reati sarebbero frutto di una preventiva ideazione unitaria, realizzati in un breve lasso di tempo e di natura omogenea.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il giudice dell’esecuzione aveva adeguatamente argomentato in ordine all’insussistenza del medesimo disegno criminoso. Nel provvedimento impugnato si era infatti evidenziato che non emergeva alcun elemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati, i quali apparivano piuttosto determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti.
La Corte ha poi qualificato il ricorso come manifestamente aspecifico, perché le doglianze si limitavano a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste a base dell’ordinanza impugnata. Tale operazione non è consentita in sede di legittimità, secondo il consolidato orientamento richiamato nel provvedimento (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv 280601).
La Sezione ha inoltre sottolineato che i difetti di motivazione denunciati non emergono dal provvedimento impugnato, con la conseguenza che il sindacato richiesto si risolverebbe in un riesame del merito, estraneo al giudizio di cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ipotesi di esonero, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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