Revisione per contrasto tra giudicati e carattere reiterativo dell’istanza (Cass. pen. Sez. VI n. 35438 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, il contrasto tra giudicati rileva solo quando investe la ricostruzione del fatto storico e non la sua valutazione, che costituisce l’essenza della giurisdizione. La riproposizione della richiesta di revisione dopo un precedente rigetto è ammessa, a norma dell’art. 641 cod. proc. pen., soltanto se fondata su elementi diversi da quelli già esaminati. La valutazione favorevole espressa nel giudicato di assoluzione del coimputato, riferita alla sola posizione processuale di questi, non determina alcun contrasto oggettivo con la sentenza di condanna del concorrente. In presenza di tali carenze la Corte d’appello può definire il procedimento con l’ordinanza di inammissibilità adottata nella procedura semplificata prevista dall’art. 634 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta nell’interesse del ricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, e 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309/1990. L’istanza era stata giudicata reiterativa, perché fondata sul medesimo presupposto del contrasto con il giudicato di assoluzione del coimputato, già valutato con una precedente ordinanza di inammissibilità, e comunque manifestamente infondata per insussistenza di un contrasto oggettivo tra i fatti accertati nei due giudicati.

Il difensore del ricorrente ha impugnato il provvedimento dolendosi, con il primo motivo, della decisione assunta in assenza di contraddittorio su questioni non manifestamente infondate; con il secondo, del vizio di motivazione, sostenendo che l’inconciliabilità deriverebbe da una diversa ricostruzione dei fatti storici, avendo la sentenza di assoluzione escluso la partecipazione del gruppo di appartenenza del ricorrente al sodalizio criminoso.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ricostruisce anzitutto il meccanismo dell’art. 634 cod. proc. pen., che prevede una delibazione preliminare della richiesta di revisione, estesa ai profili processuali e a quelli di merito sotto il limitato aspetto dell’astratta sussistenza dei presupposti di legge. All’esito di tale verifica il procedimento o si chiude con ordinanza di inammissibilità, anche de plano, oppure prosegue con il decreto di citazione a giudizio previsto dall’art. 636 cod. proc. pen.

Nel caso esaminato la Corte di merito ha fatto corretta applicazione di questi principi. L’inammissibilità è stata dichiarata anzitutto per l’assenza di elementi di novità rispetto alla precedente istanza, già rigettata: l’art. 641 cod. proc. pen. ammette la riproposizione della richiesta solo se fondata su elementi diversi, e il ricorrente non ha indicato quali essi siano.

Quanto al dedotto contrasto tra giudicati, la Corte ne rileva la genericità. Il giudicato di assoluzione del coimputato ha valorizzato gli elementi a carico di costui in termini di non partecipazione a un sodalizio pacificamente ritenuto esistente: una valutazione riferibile alla sola posizione processuale dell’assolto e, su un piano logico, estranea al ruolo svolto dal ricorrente nello stesso sodalizio e alla commissione dei reati-fini.

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato, che condivide, secondo cui la revisione è ammissibile solo per emendare un errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso, che costituisce l’essenza della giurisdizione (Sez. 6, n. 16477 del 15.02.2022). Le argomentazioni del precedente giudicato conservano così piena validità, non pregiudicate dalle generiche allegazioni della nuova istanza, correttamente dichiarata inammissibile con la procedura semplificata dell’art. 634 cod. proc. pen.

Il ricorso è pertanto inammissibile. Da tale declaratoria consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, determinata in tremila euro, in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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