Patteggiamento, ricorso per cassazione limitato ai motivi dell’art. 448 comma 2-bis (Cass. pen. Sez. VII n. 26551 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., cioè per quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. È pertanto inammissibile il ricorso che deduca vizi di violazione di legge diversi da quelli indicati dalla norma. L’obbligo di avviso alle parti circa la possibilità di conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva, previsto dall’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non si applica al procedimento definito con pena patteggiata, essendo norma dettata per il solo giudizio ordinario. Nel rito speciale l’applicazione di una pena sostitutiva presuppone che le parti l’abbiano inclusa nell’accordo.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui il Tribunale di Bologna gli ha applicato la pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e 337 cod. pen., in continuazione con altra precedente sentenza dello stesso Tribunale, divenuta irrevocabile, rideterminando la pena complessiva in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa.

Davanti alla Corte di cassazione il ricorrente deduce due vizi: l’errore nel computo della pena pecuniaria come proposta dalle parti e la violazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen., per non avere il giudice dato avviso circa la sostituibilità della pena detentiva, consentendogli di formulare eventuale richiesta di conversione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che delimita in modo tassativo i motivi di ricorso esperibili contro la sentenza di patteggiamento. Il ricorso è ammissibile solo per vizi attinenti alla volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Su questa base il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte richiama un orientamento consolidato, espresso tra le altre da Sez. 5 n. 19425 del 19.04.2021, Sez. 6 n. 1032 del 07.11.2019 e Sez. F n. 28742 del 25.08.2020, secondo cui è inammissibile il ricorso che deduca vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati. Nel caso concreto il giudice si è limitato a recepire la pena come proposta dalle parti, che non risulta errata.

Parimenti inammissibile è il secondo motivo. La Corte ribadisce che l’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. — che per la condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni impone l’avviso alle parti sulla possibilità di conversione in sanzione sostitutiva — non si applica al procedimento definito con pena patteggiata, trattandosi di norma dettata, per ragioni testuali e sistematiche, per il solo giudizio ordinario. Il principio è confortato da Sez. 6 n. 30767 del 28.04.2023 e Sez. 2 n. 50010 del 10.10.2023.

Il Collegio osserva inoltre che, per effetto delle modifiche introdotte nell’art. 444 cod. proc. pen. dal d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, raggiunto l’accordo sull’applicazione della pena le parti possono includervi anche l’applicazione di una pena sostitutiva, e solo in tal caso al giudice del patteggiamento ne è consentita l’applicazione. Non avendo le parti concordato la sostitutiva, il ricorso è proposto al di fuori dei limiti di legge.

Non emergendo profili di illegalità della pena, la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

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