Inammissibile il ricorso sui vizi di motivazione e sulla prescrizione (Cass. pen. Sez. VII n. 26939 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla manifesta illogicità e dalla contraddittorietà, intrinseca o rispetto ad atti probatori. Sono pertanto inammissibili le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza o il rigore della motivazione, ovvero sollecitano una diversa comparazione del materiale probatorio. La sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 opera dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitoria del grado successivo, per un tempo massimo di un anno e sei mesi.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 27.01.2026, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Palmi il 26.01.2022 nei confronti dell’imputato per tentata estorsione e calunnia, reati commessi rispettivamente il 13 febbraio 2018 e il 6 febbraio 2018.

Avverso tale sentenza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione di legge e i vizi di motivazione in ordine alla condanna per tentata estorsione, che a suo avviso avrebbe dovuto essere riqualificata ai sensi dell’art. 393 cod. pen.; l’omesso rilievo della intervenuta prescrizione del reato di calunnia, maturata il 6 agosto 2025, dunque anteriormente alla sentenza di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo muovendo dal perimetro del vizio di motivazione deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Non sono prospettabili censure diverse dalla mancanza, dalla manifesta illogicità e dalla contraddittorietà della motivazione, intrinseca o rispetto ad atti probatori ignorati quando esistenti o affermati quando mancanti, purché su aspetti essenziali tali da imporre una diversa conclusione del processo.

Restano conseguentemente escluse le doglianze che censurano la persuasività o l’adeguatezza della motivazione, la mancanza di rigore o di puntualità, e la stessa illogicità quando non manifesta. Parimenti inammissibili sono le censure che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove o prospettano ragioni di fatto per pervenire a conclusioni diverse su attendibilità, credibilità e valenza probatoria dei singoli elementi.

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente dai descritti vizi logici. Analogamente il Tribunale aveva applicato corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità per il reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., valutando sia la vicenda posta a base dell’imputazione sia l’elemento soggettivo, ed escludendo così di ricondurre la condotta nell’ambito dell’art. 393 cod. pen.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo reputa manifestamente infondato. Il ricorrente non ha considerato il tempus commissi delicti in relazione alla sospensione della prescrizione imposta dalla legge n. 103/2017. Tale sospensione si calcola dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitoria del grado successivo, per un massimo di un anno e sei mesi. Ne deriva che il termine di prescrizione non era maturato al momento della pronuncia della sentenza di appello e non è maturato neppure alla data odierna.

Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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