Provvedimenti negativi di competenza non impugnabili per cassazione né per abnormità (Cass. pen. Sez. V n. 622 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti negativi di competenza, adottati in forma di sentenza o di ordinanza, non sono impugnabili con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, co. 2, cod. proc. pen., in quanto non attributivi di competenza e suscettibili di dare luogo a conflitto ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen. Tale regime di inoppugnabilità non è aggirabile deducendo l’abnormità del provvedimento, poiché la decisione che dichiara l’incompetenza funzionale ex art. 11 cod. proc. pen. non si pone fuori dal sistema né determina la stasi del procedimento, potendo il giudice dichiarato competente sollevare conflitto negativo. La parte civile è priva di legittimazione a impugnare la sentenza con cui il giudice di appello dichiari la nullità di quella di primo grado, non rientrando tale decisione tra le sentenze per le quali l’art. 576 cod. proc. pen. tassativamente consente l’impugnazione.
Il Fatto
Il tribunale aveva condannato tre imputati per reati fallimentari e truffa aggravata, relativi alla messa in liquidazione di una cooperativa. La corte di appello, accogliendo un motivo degli imputati, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per difetto di competenza funzionale, disponendo la trasmissione degli atti alla procura presso altro tribunale, individuato come competente ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen., per la presenza tra i soci di un magistrato in servizio nel distretto.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la corte di appello e la parte civile costituita. Il primo denunciava la tardività degli appelli degli imputati, ritenuti invece tempestivi dalla corte territoriale; la seconda censurava l’interpretazione del termine di impugnazione e l’abnormità della sentenza, oltre all’ordinanza di non luogo a provvedere sulla correzione materiale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il tema pregiudiziale della impugnabilità del provvedimento, qualificandolo come condizione necessaria per l’esame delle censure. Richiamando l’art. 568, co. 2, cod. proc. pen., rileva che sono sempre ricorribili per cassazione le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a conflitto ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen. Nel caso concreto il conflitto è potenzialmente configurabile, perché il giudice dichiarato competente potrebbe ritenere a propria volta la propria incompetenza, non riconoscendo al magistrato la qualità di persona offesa.
Su questa linea la Corte richiama un orientamento risalente e costante, secondo cui non sono impugnabili tutti i provvedimenti negativi di competenza, in forma di sentenza o di ordinanza, perché essi importano esclusivamente l’elevazione del conflitto di competenza. Vengono citate, tra le altre, Sez. 1 n. 1746 del 15.06.1990, Sez. 6 n. 2037 del 21.12.1992 e, ex plurimis, Sez. 4 n. 36764 del 08.06.2004, Sez. 5 n. 54016 del 30.10.2017 e Sez. 5 ord. n. 7401 del 14.12.2023.
La Corte esclude, inoltre, che l’art. 568, co. 2, cod. proc. pen. si sottragga a censure di legittimità costituzionale in relazione all’art. 111, comma settimo, Cost., poiché tale norma presuppone un provvedimento caratterizzato da decisorietà e definitività, mentre la decisione sulla competenza ha contenuto processuale non definitivo, sindacabile attraverso il conflitto (cfr. Sez. 5 n. 33545 dell’11.05.2015).
Quanto alla dedotta abnormità, la Corte la ritiene comunque inidonea ad aggirare l’ostacolo della non impugnabilità: non è abnorme la sentenza che, rilevata la potenziale qualità di danneggiato di un magistrato del medesimo ufficio, dichiari l’incompetenza funzionale ex art. 11 cod. proc. pen., non ponendosi fuori dal sistema né determinando la stasi del procedimento (cfr. Sez. 3 n. 4368 del 18.01.2012).
Infine, con riguardo alla parte civile, la Corte rileva un ulteriore e autonomo profilo di inammissibilità: difetta la legittimazione a impugnare la sentenza con cui il giudice di appello dichiari la nullità di quella di primo grado, non rientrando tale decisione tra le sentenze per cui l’art. 576 cod. proc. pen. tassativamente consente l’impugnazione (cfr. Sez. 5 n. 45911 del 04.10.2005). Segue la condanna della parte civile alle spese e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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